Cassazione Civile, Ordinanza n. 03509/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 7 del codice della strada, relativo al transito di un'autovettura in zona a traffico limitato senza autorizzazione, notificato in Germania a mezzo posta raccomandata a una cittadina tedesca residente all'estero. La destinataria propose opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità o inesistenza della notifica. Il giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo inesistente la notifica; il tribunale, in appello del comune, ritenne invece valida la notifica effettuata a mezzo posta, qualificò comunque il vizio come mera nullità sanabile e dichiarò improcedibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di 60 giorni. Con il ricorso per cassazione la destinataria dedusse: 1) violazione dell'art. 201 cod. strada, sostenendo che, per notifiche all'estero, dovesse prevalere l'art. 142 c.p.c. con il rinvio alle convenzioni internazionali e quindi alla Convenzione di Strasburgo; 2) violazione degli artt. 156 ss. c.p.c., sostenendo che la notificazione eseguita secondo un iter non consentito dalla legge non fosse nulla ma inesistente, quindi insuscettibile di sanatoria. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del tribunale e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando il verbale di accertamento. Ha ritenuto che la notifica all'estero del verbale amministrativo verso cittadino tedesco non potesse essere eseguita direttamente a mezzo posta, dovendo applicarsi la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, e che il vizio integrasse nullità e non inesistenza. Tuttavia, la nullità non risultava sanata perché l'opposizione al verbale non era stata proposta tempestivamente entro il termine di 60 giorni previsto per il residente all'estero. Nonostante ciò, la Corte ha comunque annullato il verbale in sede di decisione nel merito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per le incertezze e novità giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
commi 9 e 14; comma 3 richiamato in relazione al termine di opposizione
disciplina la violazione contestata e, per i residenti all'estero, rileva ai fini del termine per proporre opposizione al verbale di accertamento.
art. 201 codice della strada
non è la disciplina preferenziale delle notifiche all'estero del verbale di accertamento; non prevale sulle norme sovranazionali richiamate dall'art. 142 c.p.c.
art. 142 c.p.c.
rinvia alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di notificazioni all'estero.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
è la disciplina applicabile alla notificazione all'estero del verbale amministrativo; per la Germania, in virtù di riserva, esclude la notifica diretta a mezzo posta al cittadino residente.
art. 11, comma 2, Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
consente allo Stato aderente di formulare riserve che, nel caso della Germania, escludono la notifica postale diretta verso i propri cittadini residenti.
art. 2 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
richiede l'assistenza dell'Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione per la notificazione dell'atto.
art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanabile solo se l'atto raggiunge il suo scopo; nel caso concreto tale sanatoria non operava per la tardività dell'opposizione.
art. 204-bis codice della strada
l'opposizione al verbale di accertamento è lo strumento che può sanare la nullità della notifica se proposta tempestivamente e ritualemente.
art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
regola il rito dell'opposizione al verbale e prevede il termine di sessanta giorni per chi risiede all'estero.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 156 ss. c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere che il vizio di notificazione fosse inesistente e non sanabile; la Corte li interpreta nel senso della sanabilità solo della nullità.
Massime di principio
- Per la notificazione all'estero di un verbale di accertamento di violazione amministrativa non si applica il regime del codice della strada in via autonoma se esso confligge con la disciplina convenzionale richiamata dall'art. 142 c.p.c.; prevale la convenzione internazionale pertinente.
- La notificazione eseguita con modalità difformi dal modello legale non è inesistente se conserva gli elementi essenziali riconoscibili dell'atto notificatorio: in tal caso il vizio integra nullità.
- La nullità della notificazione è sanabile solo se l'atto raggiunge il suo scopo, ma nel caso del verbale di accertamento la sanatoria richiede una tempestiva e rituale opposizione nei termini di legge.
- Se l'opposizione al verbale non è proposta entro il termine previsto per il destinatario residente all'estero, la nullità della notificazione non può considerarsi sanata.
- Il giudice di legittimità, quando ne ricorrono i presupposti, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito annullando l'atto amministrativo contestato.
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