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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1542/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per presunte violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto n. 15/2017) per non essersi presentato agli uffici di polizia nelle date contestate. La difesa ha dedotto che il decreto del 8/11/2017 non era mai stato formalmente notificato al ricorrente; pertanto la misura non sarebbe divenuta esecutiva e non poteva sussistere il reato previsto dall'art. 75 D.Lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. I giudici hanno ritenuto che, in mancanza di prova della notifica del decreto di conferma della sorveglianza speciale (decreto n. 15/2017), il provvedimento non era divenuto esecutivo e quindi non poteva configurarsi il reato per la sua violazione. È stato richiamato il principio secondo cui la notificazione è condizione di efficacia della misura e la mera conoscenza 'in concreto' delle prescrizioni non è sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 75 D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia)

    La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è rilevante penalmente solo se il decreto che impone la misura è divenuto esecutivo; l'esecutività dipende dalla notifica del provvedimento.

  • art. 15 D.Lgs. 159/2011

    Quando la misura è stata sospesa per stato di detenzione, la cessazione della detenzione non determina automaticamente l'efficacia della misura: è necessaria una nuova valutazione del giudice e la notifica del nuovo provvedimento per la sua efficacia.

  • art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 159/2011 (introdotto dalla legge 161/2017)

    Conferma che, dopo detenzioni prolungate, la verifica della pericolosità e la conseguente rinnovazione/efficacia della misura avvengono mediante procedimento giudiziario, e che la notificazione è elemento rilevante per l'esecutività.

Massime di principio

  • Perché sussista reato per violazione di prescrizioni di una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è necessario che il relativo decreto sia divenuto esecutivo tramite notifica: senza notifica non c'è efficacia e non può configurarsi il reato.
  • La mera conoscenza 'in concreto' delle prescrizioni o il fatto che l'interessato avesse già adempiuto ad alcuni obblighi non supplisce all'assenza di notifica formale: la data certa della conoscenza è importante anche per l'esercizio dei rimedi impugnatori.
  • Se la misura era stata sospesa durante la detenzione, al termine della detenzione il giudice deve rivalutare la pericolosità e notificare il provvedimento di conferma affinché la misura torni ad avere efficacia.
  • In procedimenti in cui è contestata la violazione di prescrizioni di misure di prevenzione, la prova della notifica del decreto è elemento probatorio decisivo per la configurabilità del reato; l'assenza di tale prova costituisce solido argomento di difesa.
  • Chi procede (ufficio requirente o giudice) deve accertare e documentare la notifica del provvedimento genetico della misura per fondare una condanna per inottemperanza.

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