Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 695/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/01/2023 per vizio motivazionale. Sostengono che la Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado e assolvendo le imputate per mancanza di dolo, non ha fornito la motivazione rafforzata richiesta quando riforma in senso assolutorio una condanna, e ha travisato/ignorato elementi probatori decisivi: presunta conoscenza da parte delle imputate delle cure prestate dalla madre al de cuius (elemento non provato), errata interpretazione delle dichiarazioni della madre (uso del denaro "noi" vs "io"), mancata valutazione della cronologia degli eventi (apertura dei conti dopo la citazione e rapido utilizzo dei fondi), la titolarità e firma congiunta sui conti, l'assenza di giustificazioni da parte delle imputate, l'inattendibilità di testimoni favorevoli alle imputate e le successive operazioni poste in essere dalle imputate per eludere il recupero delle somme. Chiedono annullamento e rinvio per gli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p., e, con motivi nuovi, richiamano anche la recentissima disciplina dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in via principale ritenendoli fondati. Ha riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad impugnare la sentenza assolutoria per i soli effetti civili e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso una motivazione adeguata e puntuale rispetto alla motivazione del Tribunale di Lodi, formulando affermazioni non supportate dalle fonti probatorie e trascurando elementi rilevanti (deposizioni, cronologia dei fatti, operazioni successive delle imputate). Ha inoltre chiarito che l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. non è applicabile al caso perché la costituzione di parte civile è intervenuta anteriormente al 30/12/2022. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il nuovo giudizio e la liquidazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    disposizione introdotta dall'art. 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    La norma disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili con devoluzione al giudice civile delle questioni civili usando le prove del processo penale; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Articolo che consente alla Cassazione l'annullamento della sentenza per vizi motivazionali limitatamente agli effetti civili e il rinvio al giudice civile; utilizzato per disporre il rinvio per nuovo giudizio civile

  • art. 576, cod. proc. pen.

    Riconosce il diritto di impugnazione alla parte civile; la Corte ha confermato l'interesse dei danneggiati ad impugnare la sentenza assolutoria per gli effetti civili

  • art. 652, cod. proc. pen.

    Norma sulle limitazioni dell'efficacia del giudicato penale; la Corte ha precisato che tali limitazioni non escludono il diritto della parte civile di impugnare per gli effetti civili

  • art. 2043 e art. 2059 cod. civ.

    Richiamati per il principio secondo cui, nel giudizio per gli effetti civili, il giudice valuta l'esistenza di un danno ingiusto e l'eventuale obbligo risarcitorio in termini civilistici, indipendentemente dall'accertamento penale della fattispecie

  • art. 603, cod. proc. pen.

    Previsione sulla rinnovazione della prova dichiarativa che il giudice d'appello può disporre quando ritenga decisive certe dichiarazioni; richiamata come strumento che l'appello avrebbe dovuto considerare

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse a impugnare una sentenza assolutoria per ottenere accertamenti e riparazione in sede civile: le limitazioni dell'efficacia del giudicato penale non precludono l'impugnazione per effetti civili
  • Quando la Corte d'appello ribalta una sentenza di primo grado e assorbe l'imputato, è obbligata a fornire una motivazione puntuale e rafforzata che confronti espressamente le ragioni della sentenza di primo grado e spieghi le ragioni della divergenza
  • In tema di responsabilità civile derivante da fatti penalmente valutati, il giudice dell'impugnazione deve valutare il danno secondo i parametri civilistici (art. 2043 c.c.), ma ciò non esonera il giudice dall'affrontare e motivare compiutamente gli elementi probatori emersi nel processo penale
  • La nuova procedura prevista dall'art. 573, comma 1-bis c.p.p. si applica solo se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo la data di entrata in vigore della norma (30/12/2022); altrimenti resta ferma la disciplina previgente e la possibilità di annullamento limitato agli effetti civili con rinvio
  • Elementi fattuali come la cronologia dei versamenti, la titolarità e l'operatività dei conti, la condotta successiva (assenza di restituzione, atti per eludere il recupero) e le dichiarazioni dei testimoni sono indici rilevanti per la valutazione del dolo o della consapevolezza della provenienza illecita e devono essere valutati compiutamente dal giudice
  • Se la Corte d'appello formula affermazioni non supportate da riscontri probatori o ignora motivazioni congruamente esposte dal primo giudice, la Cassazione può annullare la decisione per vizio motivazionale limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.