Cassazione Civile, Ordinanza n. 22558/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio estinto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IVA e irrogava sanzioni. Il ricorso era stato accolto in primo grado, mentre l'appello dell'Agenzia era stato accolto dalla commissione tributaria regionale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha chiesto la sospensione e ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, con relativa prova del versamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; anche l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, riferendo l'avvenuta presentazione della domanda e il pagamento da parte della contribuente.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
Richiamato come base della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Applicato per la compensazione delle spese nel giudizio dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio tributario, la controversia viene definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata e risulta il pagamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La sopravvenuta definizione amministrativa della lite rende inutili i motivi di ricorso già proposti, poiché viene meno l'oggetto della decisione di legittimità.
Come è indicizzato
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