Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1017/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con nulla osta per lavoro stagionale e titolare del relativo permesso di soggiorno, aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro non stagionale. Il diniego prefettizio si fondava sull’assenza, in capo al datore di lavoro, della capacità economica richiesta dalla circolare INL n. 3/2022, essendo il dato risultante dalla dichiarazione IVA negativo per euro 105.757. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’erroneità della motivazione per non avere considerato la dichiarazione dei redditi modello SP2025, presentata il 27 ottobre 2025, prima del preavviso di rigetto e nel termine fiscale, che riportava un reddito agrario normalizzato di euro 326.556,44. Ha sostenuto che non fosse corretto limitare la verifica alle dichiarazioni disponibili al momento della domanda e che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Prefettura riguardasse una fattispecie diversa. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e violazione dell’art. 34 d.P.R. 633/1972 e della circolare INL n. 3/2022, contestando l’utilizzo del saldo negativo tra volume d’affari e acquisti risultante dalla dichiarazione IVA. Ha sostenuto che il volume d’affari fosse pari a euro 34.133, che i proventi derivanti dal contratto di soccida, pari a euro 221.100, non fossero esposti nella dichiarazione IVA perché esenti, e che la circolare consentisse di valorizzare ulteriori indici di capacità economica dell’impresa agricola.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha accolto, sul piano logico, la censura relativa alla motivazione temporale del primo motivo, ritenendo errato escludere la dichiarazione SP2025 soltanto perché presentata dopo la domanda di nulla osta: la dichiarazione era stata trasmessa entro il termine previsto e prima del preavviso di rigetto, senza elementi di confezionamento strumentale. Tuttavia, la stessa dichiarazione non dimostrava la capacità economica necessaria. Il reddito dominicale e agrario effettivamente indicato ammontava complessivamente a euro 7.397, imputati ai due soci, quindi in misura inferiore alla soglia di euro 30.000 per lavoratore. L’importo di euro 326.556,44 era qualificato come reddito agrario normalizzato, ottenuto mediante coefficienti utilizzati per determinare il numero di capi allevabili ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. 917/1986, e non costituiva reddito effettivo o imponibile rilevante ai fini della capacità economica. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La circolare INL n. 3/2022 consente, per il settore agricolo, di considerare il volume d’affari al netto degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA. Nel caso concreto il volume d’affari era di euro 34.133, mentre gli acquisti ammontavano a euro 139.890, con saldo negativo di euro 105.757. La scrittura privata relativa al presunto compenso di euro 221.100 non era sufficiente a modificare il risultato: il contratto di soccida non era stato prodotto, la scrittura non aveva data certa e non era stata provata l’effettiva corresponsione del compenso. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo nel suo esito, pur con correzione della motivazione relativa alla rilevanza temporale della dichiarazione. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riguardo al preavviso di rigetto notificato dalla Prefettura.

  • circolare INL n. 3/2022

    in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio; per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti

    La soglia di capacità economica è pari a euro 30.000 annui per ciascun lavoratore; per le imprese agricole può essere utilizzato anche il volume d’affari al netto degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA.

  • art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. 917/1986

    l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno

    Il reddito derivante dall’allevamento è compreso nel reddito agrario entro i limiti normativi; l’importo normalizzato utilizzato per calcolare il numero di capi allevabili non costituisce, di per sé, reddito effettivo rilevante per la verifica della capacità economica.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime IVA dell’attività agricola e dei proventi da soccida, ma non ritenuto sufficiente a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 2170 c.c.

    il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano

    La soccida è qualificata come contratto associativo; la scrittura prodotta, prevedendo un compenso per la disponibilità della società ad allevare animali, appariva invece riconducibile a un contratto commutativo e comunque non provava l’effettivo incasso.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro richiesta per il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, una dichiarazione fiscale presentata dopo la domanda può essere considerata se è stata trasmessa entro il termine ordinario e prima del preavviso di rigetto, purché non emerga che sia stata strumentalmente predisposta per creare ex post il requisito.
  • Il reddito agrario normalizzato indicato nella dichiarazione fiscale per il calcolo del numero di capi allevabili entro i limiti dell’art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. 917/1986 non costituisce reddito effettivo o imponibile e non può essere utilizzato, da solo, per dimostrare la capacità economica del datore di lavoro ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero.
  • Quando il datore di lavoro opera nel settore agricolo, la verifica della soglia economica prevista dalla circolare INL n. 3/2022 può basarsi sul volume d’affari al netto degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA; un saldo negativo esclude il raggiungimento della soglia, salvo che siano forniti elementi probatori attendibili e documentati di ulteriori entrate rilevanti.
  • La mera produzione di una scrittura privata relativa a un compenso derivante da un rapporto di allevamento non dimostra la capacità economica dell’impresa se il contratto principale non è prodotto, la scrittura non ha data certa e non è provato l’effettivo pagamento del compenso.
  • Il giudice amministrativo può ritenere errata una parte della motivazione del diniego, ma respingere comunque il ricorso quando il provvedimento risulti legittimo nell’esito sulla base di ulteriori ragioni adeguatamente accertate e non superate dalle censure.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.