Cassazione Penale, Sentenza n. 23505/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo dichiarato "non doversi procedere" per l'annualità 2013 e rideterminato la pena per l'altra annualità, non avrebbe riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per l'annualità 2014 ritenendo il motivo non coltivato in sede di conclusioni d'appello. Si censura la mancata valutazione, anche d'ufficio ex art. 129 c.p.p., dell'integrale pagamento del debito fiscale intervenuto nel corso del processo e degli effetti retroattivi delle modifiche normative (d.lgs. 10/10/2022, n.150). Altri motivi deducono errori di valutazione probatoria e inversione dell'onere della prova circa l'effettività delle prestazioni e delle fatture contestate. È inoltre dedotto che, successivamente, è decorso il termine massimo di prescrizione di dieci anni per il reato relativo al 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo (decorso del termine di prescrizione di anni dieci per il reato relativo all'annualità 2014) e, perciò, ha annullato la sentenza impugnata perché il reato relativo al 2014 è estinto per prescrizione. I primi due motivi sono stati trattati congiuntamente e il primo è assorbito dal secondo; il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per il 2013 e ridotto la pena per il residuo reato a un anno di reclusione; la Cassazione ha annullato la decisione nella parte relativa all'annualità 2014 per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per determinate ipotesi di reati tributari quando ricorrono condizioni previste dalla norma (valorizzabile l'estinzione o il pagamento del debito fiscale); la giurisprudenza impone al giudice di merito l'obbligo di pronunciarsi sulla sua sussistenza, anche d'ufficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la pronuncia di sentenze di proscioglimento; secondo la Corte, il giudice di merito può e talvolta deve valutare d'ufficio cause estintive o di non punibilità, soprattutto quando gli elementi per la decisione sono acquisiti.
artt. 81, secondo comma, cod. pen.; art. 2 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74 (e comma 2-bis)
Norme relative al fatto-reato contestato (frode fiscale mediante fatture inesistenti) e alle modifiche che attenuano la fattispecie; il comma 2-bis è rilevato dal ricorrente come fattore attenuante/incisivo nella valutazione della offensività del fatto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferito per le modifiche che possono avere efficacia retroattiva in relazione alla disciplina della causa di non punibilità e alla valorizzazione dell'integrale o parziale pagamento del debito fiscale.
d.l.vo n. 38 del 16 marzo 2015
Richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 131-bis; la giurisprudenza richiamata ritiene obbligatoria la valutazione di tale causa da parte del giudice di merito.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 13219/2019 (Pastore) e Sez. 6, n. 2175/2020 (Ugboh)
Precisa il principio secondo cui il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi sulla causa di esclusione della punibilità introdotta dall'art. 131-bis anche in assenza di specifica richiesta, con maggiore ragione quando la questione sia stata formulata in conclusioni d'appello.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha l'obbligo, anche d'ufficio, di valutare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. quando gli elementi per decidere sono già acquisiti al processo; tale omissione può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
- Il pagamento integrale del debito tributario intervenuto nel corso del processo può avere rilievo ai fini dell'applicazione di cause di non punibilità o attenuanti, anche alla luce delle modifiche normative recenti; la valutazione deve tener conto della data del pagamento rispetto all'apertura del dibattimento.
- La prescrizione va calcolata annualità per annualità e, quando il termine massimo è decorso senza cause di sospensione, il reato si estingue e la sentenza va annullata per tale ragione.
- Le impugnazioni per vizio motivazionale relative alla valutazione della prova possono essere assorbite dall'accertamento di cause estintive (es. prescrizione) che risolvono il giudizio; tuttavia, gli errori probatori restano valutabili se rilevanti per eventuali decisioni future.
- In procedimenti tributari con contestazioni su fatture e prestazioni, l'onere della prova dell'inesistenza delle operazioni rimane in capo all'accusa; il giudice deve valutare con rigore la gravità, precisione e concordanza degli elementi di prova.
- Quando in un procedimento sono contestate più annualità fiscali, ciascuna va valutata autonomamente: l'esito favorevole per un'annualità non esclude automaticamente la persistenza di responsabilità per altre annualità, salvo estinzione per prescrizione o altra causa di estinzione.
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