Cassazione Penale, Ordinanza n. 16721/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni, in un contesto in cui le condotte violente erano state ritenute correlate all'atto d'ufficio consistente nell'osservanza del divieto di accesso in un locale della sala operativa del Commissariato. I motivi di ricorso, tre in totale, sono stati ritenuti tutti generici: il primo criticava l'accertamento della condotta di reato e la motivazione sulla correlazione tra violenze e atto di ufficio; il secondo e il terzo contestavano la valutazione delle prove testimoniali, la sussistenza del dolo e l'accertamento dei reati contestati. La parte civile ha depositato memoria e ha chiesto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza di appello e si risolvevano nella riproposizione delle stesse censure già esaminate dal giudice di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. È stata inoltre respinta, nei fatti, la richiesta della parte civile di condanna alle spese processuali, per genericità e difetto di un'apprezzabile attività difensiva in sede di legittimità.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel riferimento alla assegnazione del procedimento alla Sezione Settima all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità
non citato espressamente; non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive delle deduzioni già esaminate dal giudice di merito, se non accompagnate da un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di appello abbia già affrontato in modo puntuale e logico le questioni dedotte e il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove testimoniali, sulla sussistenza del dolo e sull'accertamento del reato devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; altrimenti sono generiche.
- La parte civile può ottenere la condanna dell'imputato alle spese processuali solo se ha svolto un'effettiva attività processuale diretta a contrastare la pretesa avversa e a tutelare le proprie ragioni risarcitorie; una mera partecipazione cartolare o generica non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →