Sentenza n. 13/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Viterbo, (Atto Rif. 279304 del 24/10/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Viterbo, (Atto Rif. 266792 del 24/09/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Nonché per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza e collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno impugnato i prospetti INPS di liquidazione del TFS nella parte in cui non computavano i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost., chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha sostenuto che il beneficio spettasse esclusivamente in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età, inabilità permanente o decesso, oppure, per la cessazione a domanda, solo previo pagamento della contribuzione residua; ha inoltre eccepito la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che l'INPS è l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFS. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis serve a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e non determina l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa. Ha rigettato l'istanza istruttoria perché non necessaria. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo al consolidato orientamento del Consiglio di Stato. Secondo tale indirizzo, l'abrogazione della norma novellatrice non determina, salvo casi eccezionali e una volontà legislativa certa e indiscutibile, la reviviscenza della disciplina originaria più restrittiva; pertanto non opera più l'esclusione dei cessati a domanda prevista dal testo originario. L'art. 6-bis consente quindi al personale delle forze di polizia, compreso quello della Guardia di Finanza, che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, di ottenere il computo dei sei scatti nel TFS anche se collocato a riposo a domanda. L'art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda invece la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS. L'INPS è stato condannato a riliquidare il trattamento includendo l'incremento del 2,50 per cento per ciascuno dei sei scatti. Sul maggior importo spettano interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate del TFS già esigibili e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Attribuisce il beneficio ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia che cessa per età, inabilità permanente o decesso e, al comma 2, lo estende al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. 232/1990
Richiamato quale disposizione di riferimento del beneficio dei sei scatti e della sua applicazione al personale interessato.
art. 4 d.lgs. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Disciplina gli aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Prevede, insieme all'art. 22, comma 36, della l. 724/1994, la corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sul maggior importo del TFS.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Rileva per la liquidazione del TFS in due tranches e per la decorrenza degli interessi sulle rate già scadute.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto al computo nel TFS di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non estingue il diritto ai sei scatti in mancanza di un'espressa previsione normativa; esso incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la reviviscenza della disciplina anteriormente modificata; la reviviscenza è configurabile solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile o di altre ipotesi eccezionali non ravvisabili nella disciplina dei sei scatti.
- L'art. 4 del d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non modifica il regime di calcolo del TFS disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e non subordina il beneficio nel TFS dei cessati a domanda al pagamento della contribuzione residua.
- L'INPS è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS; la controversia relativa alla liquidazione del trattamento deve essere instaurata nei suoi confronti e non contro l'amministrazione di appartenenza.
- Sugli incrementi di TFS derivanti dai sei scatti spettano interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, soltanto sulle rate già esigibili e dalla scadenza originaria di ciascuna rata.
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