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Sentenza

Sentenza n. 13984/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- emesso il 23 gennaio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 14 novembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202406835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza fondato su precedenti e notizie di reato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che era stato assolto dal reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato; che per le notizie di reato relative a ingiuria e minaccia non erano state formalizzate imputazioni e i fatti dovevano ritenersi archiviati o prescritti; e che i reati oggetto della precedente condanna per patteggiamento erano estinti. In corso di giudizio ha inoltre rappresentato di avere ottenuto la riabilitazione e di avere risarcito il danno e pagato le spese di giustizia. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza osservazioni dell'interessato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale negativa fondata sui precedenti e sulle notizie relative a lesioni personali aggravate e in concorso, minaccia e rissa, considerate indicatori di aggressività, di scarsa adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e di possibile pericolosità sociale. Il giudizio sulla concessione della cittadinanza è stato qualificato come ampiamente discrezionale e prognostico, diretto a valutare globalmente la personalità, la condotta di vita, la reiterazione e la natura dei fatti, con particolare rilievo al decennio antecedente la domanda. L'assoluzione per la falsificazione di monete non è risultata decisiva, perché il provvedimento era plurimotivato e le altre ragioni erano autonomamente sufficienti a sostenerlo. Neppure l'estinzione dei reati, la prescrizione o la riabilitazione hanno impedito la valutazione amministrativa dei comportamenti come fatti storici indicativi della personalità, trattandosi di un apprezzamento distinto da quello penale. Anche le notizie di reato non sfociate in imputazione potevano essere considerate nell'ambito della prevenzione e della valutazione prognostica, secondo il giudice. È stata inoltre valorizzata la dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa gli addebiti, ritenuta idonea a interrompere il rapporto fiduciario con le istituzioni e a incidere negativamente sulla valutazione di integrazione. Il TAR ha ritenuto non sufficienti la stabile occupazione, l'inserimento sociale e l'assenza di pericolosità attuale, qualificati come condizioni ordinarie e prerequisiti della residenza, non come meriti speciali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede non soltanto la durata quantitativa del soggiorno, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, comprendente la condotta irreprensibile e l'adeguata assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    reati puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni

    La rilevanza ostativa di determinati reati ai fini della cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro di particolare gravità delle condotte anche nel giudizio discrezionale sulla naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all'interessato di interloquire prima del diniego; nel caso concreto non sono state presentate osservazioni.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può giustificare la reiezione anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso, in quanto incide sul rapporto fiduciario con l'amministrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile integrazione e il possesso delle condizioni economiche e sociali richieste per il soggiorno costituiscono condizioni ordinarie per l'ingresso e la permanenza regolare, non meriti speciali ai fini della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano il livello minimo di inserimento, non sufficiente da solo a dimostrare l'assimilazione dei valori richiesta per la cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sulla personalità, sulla condotta di vita, sull'affidabilità e sull'adesione del richiedente ai valori fondamentali dell'ordinamento, considerando anche la possibile futura incidenza sulla sicurezza dello Stato e della comunità nazionale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, i fatti penalmente rilevanti possono essere valutati sul piano amministrativo anche autonomamente dagli esiti del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa non accerta una responsabilità penale, ma apprezza la significatività dei comportamenti rispetto all'integrazione, all'affidabilità e alla futura condotta del richiedente.
  • La prescrizione, l'estinzione del reato e la riabilitazione non impediscono, di per sé, che i comportamenti oggetto dei procedimenti penali siano considerati come fatti storici nell'ambito del giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza.
  • Un provvedimento di diniego fondato su più ragioni autonome è legittimo quando almeno una di esse resiste alle censure: l'eventuale illegittimità di una motivazione non determina l'annullamento dell'atto se le altre ragioni sono autonomamente sufficienti a sostenerlo.
  • La stabile occupazione, l'inserimento sociale e l'assenza di pericolosità attuale costituiscono, per lo straniero regolarmente soggiornante, condizioni ordinarie o prerequisiti della permanenza legale e non dimostrano, da soli, il conseguimento dell'ulteriore grado di assimilazione dei valori richiesto per la cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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