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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7139/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre imputati impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 25/7/1998 n.286): deducevano omessa notifica/traduzione della sentenza di primo grado, il riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.), l'illegittima acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali e delle individuazioni fotografiche dei migranti irreperibili (artt. 512 e 526 c.p.p., 6 CEDU), la mancata indicazione o violazione del principio di correlazione in relazione alle aggravanti (pericolo di vita, fine di profitto), l'errata determinazione della pena pecuniaria in violazione degli artt. 24, 66, 132 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce (pena ridotta in appello a 8 anni di reclusione e multa di euro 1.825.000,00 per ciascun imputato). La Corte ha ritenuto: 1) infondata la doglianza sulla mancata notifica/traduzione, perché il fascicolo conteneva la traduzione e non è stata dimostrata l'effettiva lesione del diritto di difesa; 2) legittima l'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali dei migranti irreperibili, avendo il P.M. agito tempestivamente per l'incidente probatorio e sussistendo elementi di riscontro (sequestro di telefoni, deposizioni della Guardia di Finanza, perquisizioni e sequestri irripetibili); 3) infondato il motivo sullo stato di necessità, ritenuto non allegato nei suoi estremi e sostanzialmente inverosimile; 4) legittime le aggravanti (pericolo di vita per l'ammassamento su imbarcazione di 12 m e fine di profitto, desumibile dalle dichiarazioni dei migranti e dai rinvenimenti in disponibilità degli imputati); 5) corretta la determinazione della pena pecuniaria in base agli aumenti previsti dalla normativa speciale; 6) adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche per il comportamento processuale degli imputati.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 12

    art. 12, commi 1, 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b)

    Define il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le aggravanti speciali; la Corte ha ritenuto integrati i requisiti dell'aggravante pericolo di vita (numero sproporzionato di persone rispetto alla capienza) e dell'aggravante fine di profitto sulla base di elementi probatori circostanziali e dichiarazioni dei migranti.

  • Codice di procedura penale, art. 512

    Regola la lettura in dibattimento di atti predibattimentali quando è sopravvenuta l'irripetibilità; la Corte ha confermato l'uso delle dichiarazioni rese fuori contraddittorio poiché l'irripetibilità è stata imprevedibile e il P.M. aveva richiesto tempestivamente l'incidente probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 526 comma 1-bis

    art. 526, comma 1-bis c.p.p.

    Proibisce che la colpevolezza sia basata su dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto al controesame; la Corte ha applicato la valutazione alla luce della giurisprudenza CEDU (Al-Khawaja) e ha ritenuto lecita l'utilizzazione purché vi siano garanzie procedurali e riscontri corroboranti.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha bilanciato la tutela del contraddittorio con l'esigenza di non disperdere prove irripetibili, richiedendo garanzie e riscontri.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Diritto a un equo processo; la Corte ha valutato l'equità complessiva, richiedendo che, in assenza del contraddittorio, le dichiarazioni siano corroborate da altri elementi per non ledere l'art.6.

  • Codice penale, art. 54

    Esimente dello stato di necessità: la Corte ricorda l'onere di allegazione e l'accuratezza degli estremi richiesti; nel caso la tesi difensiva è stata ritenuta inverosimile e priva degli elementi richiesti.

  • Codice penale, art. 24 e art. 66

    art. 24 c.p.; art. 66 c.p.

    Limiti e modalità di determinazione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto compatibile l'ammontare della multa con gli aumenti previsti dalla normativa speciale (art.12 d.lgs. 286/98 commi 3-bis e 3-ter).

  • Codice di procedura penale, artt. 143, 175, 178, 179

    artt. 143, 175 comma 2, 178 comma 1 lett. c), 179 c.p.p.

    Norme sulla notifica e sulla traduzione degli atti agli imputati che non comprendono la lingua italiana; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica/traduzione non comporti nullità automatiche se non è dimostrato un concreto pregiudizio e se sono state proposte impugnazioni tempestive.

  • Codice di procedura penale, artt. 181 e 491

    art. 181 c.p.p.; art. 491 c.p.p.

    Regole sulle nullità relative e termini per eccezione: la Corte ha richiamato i termini per contestare la genericità del capo di imputazione e ha dichiarato tardive o inammissibili alcune doglianze presentate oltre i termini.

  • Codice di procedura penale, art. 392

    art. 392 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Norma sull'incidente probatorio: la Corte ha sottolineato l'obbligo delle parti di attivarsi tempestivamente per preservare prove a rischio di dispersione e ha valorizzato la tempestività dell'azione del P.M.

Massime di principio

  • La mancata traduzione/notifica di una sentenza non determina automaticamente nullità se non è provato un concreto pregiudizio per l'imputato e se la difesa ha proposto tempestivamente impugnazioni.
  • Le dichiarazioni predibattimentali di testimoni poi irreperibili possono essere utilizzate se l'irripetibilità era imprevedibile, il P.M. ha agito tempestivamente e vi sono adeguati elementi di riscontro/corroborazione.
  • La Corte applica la giurisprudenza CEDU (Al‑Khawaja) valutando l'equità complessiva: l'assenza del contraddittorio può essere compensata da garanzie procedurali e riscontri concreti.
  • Lo stato di necessità esime dalla responsabilità solo se l'imputato allega dettagliatamente gli estremi (male imminente, insuperabile e inevitabilità) e ciò è valutato rigorosamente dalla giurisprudenza; racconti generici o inverosimili vengono rigettati.
  • Le aggravanti di pericolo di vita e fine di profitto possono essere ritenute sulla base di elementi di contesto (numero delle persone, condizioni dell'imbarcazione, dichiarazioni dei migranti, rinvenimenti materiali) anche se non tutti i particolari erano esplicitati nel capo di imputazione, purché non vi sia tardività nell'eccezione.
  • Le doglianze procedurali che implichino nullità relative devono essere dedotte nei termini previsti; se sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • La determinazione della pena pecuniaria può essere aumentata in presenza di aggravanti speciali previste da normativa specifica (es. d.lgs. 286/1998), fermo restando il rispetto dei criteri di proporzionalità e della motivazione.

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