Cassazione Penale, Sentenza n. 7139/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 25/7/1998 n.286): deducevano omessa notifica/traduzione della sentenza di primo grado, il riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.), l'illegittima acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali e delle individuazioni fotografiche dei migranti irreperibili (artt. 512 e 526 c.p.p., 6 CEDU), la mancata indicazione o violazione del principio di correlazione in relazione alle aggravanti (pericolo di vita, fine di profitto), l'errata determinazione della pena pecuniaria in violazione degli artt. 24, 66, 132 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce (pena ridotta in appello a 8 anni di reclusione e multa di euro 1.825.000,00 per ciascun imputato). La Corte ha ritenuto: 1) infondata la doglianza sulla mancata notifica/traduzione, perché il fascicolo conteneva la traduzione e non è stata dimostrata l'effettiva lesione del diritto di difesa; 2) legittima l'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali dei migranti irreperibili, avendo il P.M. agito tempestivamente per l'incidente probatorio e sussistendo elementi di riscontro (sequestro di telefoni, deposizioni della Guardia di Finanza, perquisizioni e sequestri irripetibili); 3) infondato il motivo sullo stato di necessità, ritenuto non allegato nei suoi estremi e sostanzialmente inverosimile; 4) legittime le aggravanti (pericolo di vita per l'ammassamento su imbarcazione di 12 m e fine di profitto, desumibile dalle dichiarazioni dei migranti e dai rinvenimenti in disponibilità degli imputati); 5) corretta la determinazione della pena pecuniaria in base agli aumenti previsti dalla normativa speciale; 6) adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche per il comportamento processuale degli imputati.
Norme richiamate
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 12
art. 12, commi 1, 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b)
Define il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le aggravanti speciali; la Corte ha ritenuto integrati i requisiti dell'aggravante pericolo di vita (numero sproporzionato di persone rispetto alla capienza) e dell'aggravante fine di profitto sulla base di elementi probatori circostanziali e dichiarazioni dei migranti.
Codice di procedura penale, art. 512
Regola la lettura in dibattimento di atti predibattimentali quando è sopravvenuta l'irripetibilità; la Corte ha confermato l'uso delle dichiarazioni rese fuori contraddittorio poiché l'irripetibilità è stata imprevedibile e il P.M. aveva richiesto tempestivamente l'incidente probatorio.
Codice di procedura penale, art. 526 comma 1-bis
art. 526, comma 1-bis c.p.p.
Proibisce che la colpevolezza sia basata su dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto al controesame; la Corte ha applicato la valutazione alla luce della giurisprudenza CEDU (Al-Khawaja) e ha ritenuto lecita l'utilizzazione purché vi siano garanzie procedurali e riscontri corroboranti.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha bilanciato la tutela del contraddittorio con l'esigenza di non disperdere prove irripetibili, richiedendo garanzie e riscontri.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Diritto a un equo processo; la Corte ha valutato l'equità complessiva, richiedendo che, in assenza del contraddittorio, le dichiarazioni siano corroborate da altri elementi per non ledere l'art.6.
Codice penale, art. 54
Esimente dello stato di necessità: la Corte ricorda l'onere di allegazione e l'accuratezza degli estremi richiesti; nel caso la tesi difensiva è stata ritenuta inverosimile e priva degli elementi richiesti.
Codice penale, art. 24 e art. 66
art. 24 c.p.; art. 66 c.p.
Limiti e modalità di determinazione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto compatibile l'ammontare della multa con gli aumenti previsti dalla normativa speciale (art.12 d.lgs. 286/98 commi 3-bis e 3-ter).
Codice di procedura penale, artt. 143, 175, 178, 179
artt. 143, 175 comma 2, 178 comma 1 lett. c), 179 c.p.p.
Norme sulla notifica e sulla traduzione degli atti agli imputati che non comprendono la lingua italiana; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica/traduzione non comporti nullità automatiche se non è dimostrato un concreto pregiudizio e se sono state proposte impugnazioni tempestive.
Codice di procedura penale, artt. 181 e 491
art. 181 c.p.p.; art. 491 c.p.p.
Regole sulle nullità relative e termini per eccezione: la Corte ha richiamato i termini per contestare la genericità del capo di imputazione e ha dichiarato tardive o inammissibili alcune doglianze presentate oltre i termini.
Codice di procedura penale, art. 392
art. 392 comma 1 lett. a) c.p.p.
Norma sull'incidente probatorio: la Corte ha sottolineato l'obbligo delle parti di attivarsi tempestivamente per preservare prove a rischio di dispersione e ha valorizzato la tempestività dell'azione del P.M.
Massime di principio
- La mancata traduzione/notifica di una sentenza non determina automaticamente nullità se non è provato un concreto pregiudizio per l'imputato e se la difesa ha proposto tempestivamente impugnazioni.
- Le dichiarazioni predibattimentali di testimoni poi irreperibili possono essere utilizzate se l'irripetibilità era imprevedibile, il P.M. ha agito tempestivamente e vi sono adeguati elementi di riscontro/corroborazione.
- La Corte applica la giurisprudenza CEDU (Al‑Khawaja) valutando l'equità complessiva: l'assenza del contraddittorio può essere compensata da garanzie procedurali e riscontri concreti.
- Lo stato di necessità esime dalla responsabilità solo se l'imputato allega dettagliatamente gli estremi (male imminente, insuperabile e inevitabilità) e ciò è valutato rigorosamente dalla giurisprudenza; racconti generici o inverosimili vengono rigettati.
- Le aggravanti di pericolo di vita e fine di profitto possono essere ritenute sulla base di elementi di contesto (numero delle persone, condizioni dell'imbarcazione, dichiarazioni dei migranti, rinvenimenti materiali) anche se non tutti i particolari erano esplicitati nel capo di imputazione, purché non vi sia tardività nell'eccezione.
- Le doglianze procedurali che implichino nullità relative devono essere dedotte nei termini previsti; se sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- La determinazione della pena pecuniaria può essere aumentata in presenza di aggravanti speciali previste da normativa specifica (es. d.lgs. 286/1998), fermo restando il rispetto dei criteri di proporzionalità e della motivazione.
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