Sentenza n. 268/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 c.p.c. e 61 cod. proc. amm. in ordine al procedimento che ha portato al rilascio della c.e. n. 155/97 del 30 gennaio 1998 ed alla possibilità di demolire l’immobile in base ad essa realizzato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di accertamento tecnico preventivo ante causam relativa all’iter di rilascio della concessione edilizia n. 155/97 e alla possibilità tecnica di demolire l’edificio realizzato in base ad essa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un immobile realizzato nella lottizzazione Belvederino in forza della concessione edilizia n. 155/97 del 30 gennaio 1998, hanno chiesto un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 c.p.c. e 61 c.p.a., con nomina di un consulente tecnico d’ufficio. L’accertamento avrebbe dovuto ricostruire l’iter procedimentale e il comportamento delle parti nel rilascio del titolo edilizio, nonché verificare, con riferimento agli artt. 33, 34 e 38 d.P.R. 380/2001, l’eventuale impossibilità tecnica della demolizione, i rischi per la stabilità dell’edificio e dell’ambiente circostante, la natura totale o parziale della difformità, la sanabilità dell’opera e gli eventuali danni irreparabili derivanti dalla demolizione. La richiesta è stata proposta dopo che il Comune aveva annullato in autotutela la concessione edilizia, ritenendo che il fabbricato non rispettasse la distanza regolamentare dalla sede stradale, e aveva successivamente adottato un’ordinanza di demolizione. Il ricorso contro l’annullamento del titolo era stato respinto con sentenza del TAR, confermata in appello; anche il successivo ricorso contro l’ordinanza di demolizione era stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, la necessità di acquisire elementi tecnici e fattuali utili a valutare la conservazione, totale o parziale, dell’immobile e la possibilità di evitare la demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c. possa trovare applicazione nel processo amministrativo, per effetto del rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., solo in quanto compatibile e in relazione a una domanda già proposta. Nel processo amministrativo, l’acquisizione della prova deve essere funzionale alla domanda di annullamento o, nel caso di domanda di accertamento, alla certezza del diritto rispetto a un conflitto attuale; non può invece essere utilizzata per acquisire elementi di fatto destinati ad avviare una futura controversia o a prevenire una controversia mediante trattative. Al momento della proposizione del ricorso non era stata proposta una domanda di annullamento né una domanda di accertamento della spettanza di un diritto, sicché mancava il presupposto processuale dell’accertamento preventivo. Il TAR ha inoltre rilevato che, sul piano sostanziale, le questioni prospettate erano già state esaminate o coperte dal giudicato formatosi sull’annullamento della concessione edilizia e dalla successiva sentenza sull’ordinanza di demolizione. In particolare, risultavano già definiti l’assenza di un affidamento tutelabile, la natura sostanziale del vizio del titolo, l’obbligo di demolizione e l’inesistenza dell’impossibilità tecnica di demolire un edificio fisicamente autonomo e integralmente privo di titolo. Eventuali ulteriori doglianze avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della sentenza n. 10/2026, restando impregiudicate le questioni relative a ulteriori istanze di sanatoria o agli atti esecutivi sopravvenuti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 696 c.p.c.
accertamento tecnico preventivo
L’istituto è applicabile al processo amministrativo soltanto nei limiti della compatibilità e quando l’accertamento sia funzionale a una domanda già proposta e a un conflitto attuale.
art. 61 c.p.a.
accertamento preventivo ante causam
Consente l’adozione di mezzi di istruzione preventiva nel processo amministrativo, ma non per acquisire elementi fattuali destinati ad attivare una futura controversia o a svolgere attività esplorativa.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo gli istituti del processo civile compatibili o espressivi di principi generali.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibilità di evitare o modulare la demolizione dell’abuso edilizio.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla parziale difformità e agli effetti della demolizione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti dell’annullamento del titolo edilizio e alla possibilità di conservazione dell’opera.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’accertamento tecnico preventivo ante causam è ammissibile, per effetto del rinvio esterno al processo civile, solo se compatibile con la struttura del giudizio amministrativo e funzionale a una domanda già proposta.
- L’accertamento preventivo non può essere utilizzato in funzione esplorativa per ricostruire fatti o acquisire elementi tecnici destinati ad avviare una futura controversia, né per prevenire un conflitto mediante trattative; deve invece essere collegato alla tutela di una situazione giuridica in relazione a un conflitto attuale.
- Quando le questioni relative alla legittimità del titolo edilizio, all’assenza di un affidamento tutelabile e alla possibilità tecnica della demolizione siano già state definite da precedenti pronunce, non è ammissibile un nuovo accertamento preventivo volto sostanzialmente a rimetterle in discussione, salvo l’impugnazione delle decisioni già rese o la deduzione di fatti e atti sopravvenuti autonomamente rilevanti.
- La demolizione integrale di un edificio fisicamente autonomo e privo di titolo edilizio non è tecnicamente impossibile per il solo fatto che l’intervento possa incidere sull’immobile o sull’ambiente circostante; l’impossibilità deve essere concretamente dimostrata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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