Ordinanza n. 50/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di -OMISSIS-S.p.A. notificato il 1° luglio 2025, con cui -OMISSIS-ha comunicato a-OMISSIS- la revoca delle agevolazioni precedentemente concesse, relative alle posizioni -OMISSIS-in uno con tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi, fra cui espressamente: - della presupposta delibera del 27 giugno 2025 del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ex art. 2, co. 100, lett. a) della legge n. 662/1996, richiamata nel provvedimento di revoca, di tenore sconosciuto; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni, trasmesso alla Società a mezzo PEC in data 15 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca delle agevolazioni del Fondo di Garanzia, con richiesta di pagamento di una somma rapportata all'ESL
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la revoca delle agevolazioni precedentemente concesse, deducendo, tra l'altro, un difetto di istruttoria. In una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva sospeso l'atto e disposto il riesame della posizione, ordinando l'adozione di un nuovo provvedimento espresso; tale misura era stata confermata dal Consiglio di Stato. A seguito del riesame, il gestore del Fondo ha adottato un nuovo provvedimento il 29 gennaio 2026, confermando la revoca. In camera di consiglio la ricorrente, dichiarando di voler proporre motivi aggiunti, ha chiesto misure cautelari atipiche per impedire l'eventuale procedura esecutiva finalizzata al pagamento della somma rapportata all'ESL.
La decisione
Il TAR ha qualificato il provvedimento del 29 gennaio 2026 come atto di conferma in senso proprio, adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, dotato quindi di autonoma lesività. La sua emanazione ha determinato la definitiva perdita di efficacia dell'atto originariamente impugnato, i cui effetti erano stati sospesi; l'eventuale procedura esecutiva troverebbe pertanto fondamento nel nuovo provvedimento e non in quello precedente. Gli effetti del nuovo atto potranno essere contestati mediante motivi aggiunti, oppure con atto separato equivalente a una tutela ante causam, accompagnato dalla dimostrazione dell'attualità del pericolo e dalle ragioni di censura. Nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente: non risultava documentata alcuna procedura esecutiva già attivata e il pregiudizio prospettato era esclusivamente patrimoniale, senza dimostrazione della sua gravità e irreparabilità in rapporto alla complessiva situazione finanziaria dell'impresa. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il TAR ha fissato i termini per la proposizione dei motivi aggiunti e rinviato alla camera di consiglio del 4 giugno 2026, rinviando anche la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
Individua la base normativa del Fondo di Garanzia cui si riferiscono le agevolazioni revocate.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata e respinta per insussistenza dell'attualità e gravità del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo la sospensione cautelare di un provvedimento, l'amministrazione svolge una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi, il successivo atto che conferma il contenuto del precedente è una conferma in senso proprio, dotata di autonoma lesività.
- L'adozione di un atto di conferma in senso proprio determina la definitiva perdita di efficacia dell'atto originariamente impugnato; gli eventuali effetti esecutivi devono essere ricondotti al nuovo atto.
- La tutela cautelare contro un atto di conferma in senso proprio deve essere richiesta mediante motivi aggiunti o mediante un atto separato equivalente a una domanda ante causam, indicando le ragioni di contestazione e dimostrando un pericolo attuale.
- Un pregiudizio meramente patrimoniale non integra, di per sé, il periculum in mora cautelare: occorre dimostrarne la gravità e l'irreparabilità, anche in relazione alla complessiva situazione finanziaria del richiedente.
- La prospettazione di un'eventuale futura procedura esecutiva, non accompagnata dalla prova della sua effettiva attivazione, non dimostra l'attualità del periculum in mora.
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