Cassazione Penale, Sentenza n. 1307/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Baratti aveva proposto istanza per ottenere il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola mera riproposizione di analoga richiesta già respinta con decreto del 19/09/2014. In ricorso per cassazione si è dedotto che, al contrario, nella nuova istanza erano stati esposti elementi di fatto nuovi (nova) volti a superare la preclusione, ma il GIP non li aveva valutati né motivato in merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 666 comma 2 c.p.p., precisando che l'inammissibilità per riproposizione è applicabile solo quando sono identici sia il petitum sia la causa petendi (ragioni di fatto e di diritto). Poiché la parte aveva indicato elementi nuovi e il provvedimento impugnato non documentava un apprezzamento di tali nova, la motivazione è stata ritenuta apparente e insufficiente. Il provvedimento è stato annullato e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Milano, adita in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando la nuova istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ma soltanto se sono identici sia il petitum sia la causa petendi (ossia le medesime ragioni di fatto e di diritto).
Sez. U. n. 18288
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'effetto preclusivo del precedente diniego opera solo quando le questioni reiterate siano del tutto identiche rispetto a quelle già disattese, in fatto e in diritto.
Sentenza Corte Costituzionale
Prescrive che, quando si rinvia per nuovo giudizio, il procedimento debba essere assegnato a diverso giudice nelle ipotesi previste per assicurare imparzialità/garanzie procedurali.
Massime di principio
- L'art. 666 comma 2 c.p.p. permette di dichiarare inammissibile una istanza solo se la nuova domanda è identica nella petitum e nella causa petendi rispetto a una precedente già rigettata.
- Se il ricorrente allega "nova" (elementi di fatto o diritto nuovi) il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare espressamente l'apprezzamento di tali elementi; l'omessa valutazione rende la decisione carente di motivazione.
- La mera affermazione che la domanda sia una riproposizione non è sufficiente: occorre che il giudice confronti i contenuti delle due istanze e spieghi perché ritiene identiche le ragioni.
- Se la Corte ritiene la motivazione insufficiente, il provvedimento viene annullato e la questione rinviata per nuovo esame; ove previsto, il giudizio deve essere assegnato a diverso giudice per garantire le garanzie richieste dalla giurisprudenza costituzionale.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe chiaramente indicare e documentare le novità rispetto a precedenti istanze per evitare che la domanda venga considerata mera riproposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →