Sentenza del 11/12/2017 n. 6828 - Comm. Trib. Prov. Milano
Iva - Amministrazione straordinaria - Dichiarazione Iva del curatore per il periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale - Cessazione dell'attività - Diritto al rimborso - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto al rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata dal curatore per il periodo anteriore all'apertura o all'inizio della procedura concorsuale. L'Amministrazione riteneva necessari ulteriori adempimenti propri della cessazione definitiva dell'impresa, quali la cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la chiusura della partita IVA.
La decisione
La pretesa del contribuente o della procedura è stata accolta. È stato riconosciuto che la dichiarazione IVA presentata dal curatore per il periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale certifica la cessazione dell'attività aziendale ai fini del rimborso. Non sono pertanto necessari ulteriori adempimenti formali tipici della cessazione assoluta dell'azienda, come la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della partita IVA. Il credito IVA deve essere rimborsato.
Norme richiamate
Disciplina IVA relativa alla dichiarazione e al rimborso del credito d'imposta
La dichiarazione IVA presentata dal curatore per il periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale è sufficiente a documentare la cessazione dell'attività ai fini del rimborso del credito risultante.
Normativa sulle procedure concorsuali e sugli adempimenti di cessazione dell'impresa
Gli adempimenti formali richiesti per la cessazione assoluta e definitiva della società non costituiscono, in presenza della dichiarazione del curatore, una condizione necessaria per ottenere il rimborso del credito IVA maturato nel periodo precedente alla procedura.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il credito IVA risultante dalla dichiarazione del curatore per il periodo anteriore all'apertura della procedura può essere rimborsato anche se la società non è stata ancora cancellata dal registro delle imprese e la partita IVA non è stata formalmente chiusa.
- La dichiarazione presentata dal curatore assume valore certificativo della cessazione dell'attività aziendale ai fini IVA, senza necessità di completare tutti gli adempimenti formali previsti per una cessazione ordinaria.
- L'Amministrazione finanziaria non può subordinare automaticamente il rimborso del credito IVA a formalità ulteriori quando la cessazione dell'attività risulta dalla dichiarazione del curatore e dal contesto della procedura concorsuale.
- La soluzione dipende comunque dalla corrispondenza tra il credito richiesto, il periodo anteriore alla procedura e la documentazione contabile e fiscale prodotta; eventuali contestazioni su questi elementi possono incidere sul diritto al rimborso.
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