Sentenza n. 4214/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in titolarità della ricorrente, alla stessa notificato il 30 gennaio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto e/o seguente nell’ambito del procedimento in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, fondato sul cambio di corso e di istituto rispetto a quello indicato per l'ingresso in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia nel 2022 con visto per motivi di studio, aveva dapprima frequentato un corso di canto classico, poi si era iscritta a un corso AFAM di graphic design e, infine, a un diverso corso AFAM di visual design riconosciuto dal M.I.U.R., superando complessivamente gli esami richiesti e risultando iscritta all'ultimo anno. La Questura ha respinto l'istanza di rinnovo ritenendo ostativa la modifica del percorso formativo e richiamando una circolare ministeriale del 22 febbraio 2011, secondo cui il corso successivo avrebbe dovuto essere attinente o conseguenziale a quello originario. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione degli elementi sopravvenuti e dell'effettività del nuovo percorso di studi; errata applicazione della circolare, non vincolante e inidonea a introdurre requisiti non previsti dalla legge; violazione della proporzionalità e del diritto allo studio; in via subordinata, violazione della disciplina sulla protezione speciale e dell'art. 8 CEDU. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il parziale difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda di protezione speciale, proposta per la prima volta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con riferimento ai primi due motivi e ha annullato il diniego, imponendo all'amministrazione di riesaminare l'istanza conformandosi alla sentenza. Il giudice ha rilevato che l'art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998 contempla espressamente la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche per la prosecuzione degli studi mediante iscrizione a un corso diverso da quello per il quale lo straniero è entrato in Italia. L'art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 collega il rinnovo al superamento delle verifiche di profitto e ai limiti temporali previsti, non alla necessaria identità o attinenza tra il corso originario e quello successivo. Nel caso concreto, la ricorrente aveva dimostrato l'effettività del nuovo percorso mediante il superamento degli esami e l'iscrizione all'ultimo anno. La circolare ministeriale richiamata non poteva introdurre un requisito ulteriore, non previsto dalla normativa primaria, né risultava depositata dall'amministrazione; inoltre, il riferimento ai corsi singoli non era automaticamente applicabile alla fattispecie. Il terzo motivo è stato assorbito e le doglianze subordinate sulla protezione speciale, insieme all'eccezione di difetto di giurisdizione, non sono state esaminate. È stata respinta la domanda di accertamento del diritto al rinnovo, poiché la posizione della straniera resta un interesse legittimo soggetto all'esercizio del potere amministrativo; la sentenza produce tuttavia effetto conformativo sul riesercizio del potere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso
La disposizione consente il rinnovo del permesso anche quando lo straniero prosegua gli studi iscrivendosi a un corso diverso da quello indicato per l'ingresso; non è quindi richiesta l'identità o la necessaria attinenza tra i due percorsi.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche
Il rinnovo è disciplinato in base al profitto conseguito, ai motivi di salute o forza maggiore documentati e ai limiti complessivi di durata, senza subordinazione all'identità del corso di studio rispetto a quello originario.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di considerare il nuovo percorso di studi; il giudice ha fondato l'accoglimento principalmente sulla disciplina specifica dell'art. 39, comma 3, e sul relativo regolamento di attuazione.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Invocato dalla ricorrente in via subordinata in relazione alla protezione speciale, ma non esaminato per effetto dell'accoglimento dei motivi principali.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Invocato in via subordinata per il riconoscimento della protezione speciale; la relativa censura non è stata scrutinata.
art. 34 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto allo studio; il motivo fondato sulla proporzionalità e sul diritto allo studio è stato assorbito.
art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto allo studio; la relativa censura è stata assorbita.
art. 8 CEDU
Invocato in via subordinata in relazione alla protezione speciale; la relativa questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- La normativa sull'ingresso e il soggiorno per motivi di studio non richiede, ai fini del rinnovo del permesso, che lo straniero continui necessariamente il medesimo corso di studi indicato per il rilascio del visto; è ammessa la prosecuzione degli studi mediante iscrizione a un corso diverso, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal regolamento.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'amministrazione deve verificare l'effettività del percorso formativo e il profitto conseguito secondo i parametri dell'art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999; non può sostituire tali parametri con un requisito di identità o attinenza tra il corso originario e quello successivo non previsto dalla normativa.
- Una circolare amministrativa non può introdurre, né rendere vincolante, un requisito sostanziale ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal regolamento, soprattutto quando tale requisito si ponga in contrasto con la disciplina primaria.
- Quando il giudice annulla il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, la posizione dello straniero resta di interesse legittimo e non comporta l'accertamento giudiziale di un diritto al rilascio del titolo; l'amministrazione deve tuttavia riesaminare l'istanza rispettando l'effetto conformativo della pronuncia.
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