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Sentenza

Sentenza n. 12401/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento Determina Dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - prot. 0092200/2026 del 20 marzo 2026 con cui è stata rigettata la istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33 comma 5 legge 104/92 b) ove necessario del preavviso di diniego contenente i motivi ostativi prot. 0342341/2025 del 10 novembre 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri, notificato il 13 novembre 2025 -, 2 ; c) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Giustizia amministrativa202606080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo presso una sede della Guardia di Finanza in Puglia, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché il presupposto preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare richiedente trasferimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la manifesta contraddittorietà. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato, da un lato, sul disavanzo di organico del reparto di appartenenza e sulle esigenze operative della sede romana e, dall’altro, sulla presenza di altri familiari residenti in loco, astrattamente idonei a prestare assistenza alla madre. Il ricorrente ha evidenziato che svolgeva prevalentemente attività burocratiche presso l’Ufficio amministrativo e che l’amministrazione non aveva indicato specifici elementi ostativi, né spiegato perché la sua sostituzione fosse concretamente impossibile.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completi il contraddittorio e l’istruttoria. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha affermato che la clausola "ove possibile" prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 consente il diniego solo in presenza di una oggettiva impossibilità del trasferimento derivante da comprovate esigenze organizzative o di servizio. Tali esigenze non possono essere dedotte mediante generici richiami alle scoperture di organico o alle necessità operative, ma devono essere riferite concretamente alla sede di provenienza, alla sede richiesta, al ruolo, al grado e alle specifiche mansioni del richiedente, indicando gli effetti pregiudizievoli che il trasferimento produrrebbe e l’eventuale impossibilità di sostituirlo. Nel caso concreto, il provvedimento non aveva specificato tali elementi; inoltre, dagli estratti di servizio risultava che il militare svolgeva prevalentemente compiti amministrativi, circostanza non adeguatamente considerata dall’amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso che la mera presenza di altri familiari potenzialmente idonei all’assistenza potesse, da sola, giustificare il diniego, poiché l’eliminazione dei requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza ha fatto venir meno tale presupposto quale condizione necessaria. La presenza di altri congiunti può essere valutata nel bilanciamento degli interessi, ma deve concorrere con ulteriori concrete ragioni ostative. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere

    La locuzione "ove possibile" riguarda esclusivamente l’oggettiva impossibilità dell’amministrazione di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio. Il diniego deve essere fondato su elementi concreti, riferiti alla sede di servizio, alla sede richiesta e alla posizione del richiedente; la presenza di altri familiari non è, da sola, sufficiente.

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del merito in camera di consiglio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma e dopo avere sentito le parti.

  • art. 24 l. 183/2010

    L’eliminazione dell’inciso relativo all’assistenza "con continuità" dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ha comportato il venir meno dei requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza quali presupposti necessari del trasferimento.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    È richiamato quale ulteriore parametro per sottolineare che la valutazione delle esigenze di servizio deve essere concreta e correlata alle posizioni organiche, al ruolo e al grado del richiedente.

  • art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dal ricorrente a tutela dell’inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dei vizi di motivazione e istruttoria.

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 18/2009

    Richiamata dal ricorrente quale parametro di tutela delle persone con disabilità; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della Convenzione.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di trasferimento temporaneo proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l’amministrazione può negare il beneficio per esigenze organizzative o di servizio soltanto quando dimostri una oggettiva impossibilità del trasferimento mediante elementi concreti e specifici.
  • Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non può fondarsi su generici richiami alle scoperture di organico o alle esigenze operative dell’ufficio; la motivazione deve considerare la sede di provenienza, la sede richiesta, il ruolo, il grado, le mansioni del richiedente e l’impossibilità concreta di sostituirlo, indicando gli specifici pregiudizi derivanti dal trasferimento.
  • La presenza di altri familiari residenti presso il domicilio della persona con disabilità non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per negare il trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, poiché non è più richiesto il carattere esclusivo o continuativo dell’assistenza.
  • La presenza di altri familiari potenzialmente idonei all’assistenza può essere considerata nel bilanciamento degli interessi, ma soltanto quale elemento concorrente con ulteriori e concrete ragioni ostative al trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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