Cassazione Civile, Ordinanza n. 07714/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2011, sulla base di verifiche delle movimentazioni del conto corrente bancario del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale del contribuente, con annullamento integrale dell'atto impositivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nella fase di legittimità, però, il controricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda presentata all'Agenzia e la quietanza del pagamento integrale dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 e 198, della legge n. 197 del 2022. Ha altresì disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esimeva dal vagliare i motivi del ricorso erariale e che non trovava applicazione il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, previsto solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»
La norma consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione, su domanda del contribuente legittimato e previo pagamento dell'importo dovuto.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo ... il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»
Il deposito della documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento dovuto impone la declaratoria di estinzione del processo, con regolazione delle spese come indicato dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione del processo, poiché esso è previsto solo per il rigetto nel merito, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della domanda e della prova dell'integrale pagamento, determina la declaratoria di estinzione del processo.
- Quando il processo è estinto per definizione agevolata, la Corte non deve esaminare i motivi del ricorso originario.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo quanto stabilito dalla disciplina speciale.
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