Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36741/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società in regime di trasparenza, con recuperi ai fini IRES e IRAP e rideterminazione del reddito d'impresa. L'atto era stato contestato dalla società e dai soci; in parallelo erano stati emessi anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per tassazione per trasparenza. In primo grado e in appello i contribuenti avevano visto respinte le proprie difese. In Cassazione hanno dedotto tre censure: 1) nullità per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che i giudizi relativi all'accertamento della società e quelli relativi ai soci dovessero essere riuniti e trattati congiuntamente; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza di merito si sarebbe soffermata solo su un rilievo dell'avviso di accertamento, trascurando gli altri rilievi contestati nel ricorso introduttivo e in appello; 3) violazione di norme tributarie e del giudicato, assumendo che le decisioni favorevoli relative ad annualità precedenti (2004 e 2005) dovessero espandersi anche all'annualità 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che il giudizio sull'atto originario era stato introdotto con la partecipazione sin dal primo grado di società e soci, tutti litisconsorti necessari, sicché non era necessaria alcuna ricomposizione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alla sentenza impugnata, l'omesso esame può riguardare solo un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni; inoltre le censure difettavano di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'efficacia esterna del giudicato richiede identità di elementi costitutivi tendenzialmente permanenti e, comunque, che nel caso concreto la doglianza era priva di autosufficienza e non chiariva gli elementi necessari per verificare l'identità tra le controversie. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per escludere che vi fosse una violazione del litisconsorzio necessario, poiché tutti i litisconsorti erano già presenti nel giudizio sin dal primo grado.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del primo e del terzo motivo, ma la Corte ritiene infondate o inammissibili le censure prospettate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Applicato nella formulazione riformata dal 2012: l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni.

  • art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal terzo motivo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal terzo motivo insieme alla pretesa efficacia del giudicato; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato in fatto per spiegare la tassazione per trasparenza degli avvisi emessi verso i soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a una società di persone o a un ente con imputazione per trasparenza, la violazione del litisconsorzio necessario non sussiste se tutti i soggetti necessari hanno partecipato sin dall'origine al giudizio sull'atto impositivo unitario.
  • L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, che abbia carattere decisivo; non può essere convertito in doglianza sull'omessa valutazione di questioni, rilievi difensivi o argomentazioni.
  • Le censure di legittimità devono rispettare il principio di autosufficienza: chi invoca un fatto, una questione o un giudicato deve indicare con precisione dove, come e quando tali elementi siano stati dedotti nei gradi di merito.
  • L'efficacia esterna del giudicato in materia tributaria opera solo quando l'accertamento definitivo riguardi elementi costitutivi tendenzialmente permanenti e quando vi sia identità sostanziale tra soggetti, causa petendi e petitum; non si estende automaticamente ad annualità diverse se i presupposti fattuali possono mutare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.