Cassazione Penale, Sentenza n. 26309/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) e e) c.p.p. diretto a contestare: 1) la sussistenza della "gravità indiziaria" a carico dell'indagato rispetto alla detenzione consapevole di circa 245 grammi di cocaina e del materiale per il confezionamento, deducendosi che il rinvenimento del documento d'identità nell'ambiente perquisito non prova la consapevolezza; 2) la scelta della misura cautelare più afflittiva (detenzione carceraria) ritenuta ingiustificata in quanto non sarebbe stata adeguatamente valutata la possibilità di misure meno afflittive come la detenzione domiciliare, contestando inoltre l'affermazione sull'assenza di attività lavorativa e sulla pericolosità sociale dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio di legittimità possa limitarsi a verificare l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del Tribunale e non a riesaminare fattualmente le prove. La Corte ha rilevato che la difesa non ha confutato specificamente gli argomenti utilizzati dal Tribunale a fondamento della gravità indiziaria e della scelta della misura (es.: presenza in ambiente con materiale per il confezionamento ben visibile, stretti rapporti con coindagato in possesso di arma non censita, inidoneità del domicilio indicato). Perciò il vizio prospettato si è risolto in un mero dissenso non pertinente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulle censure di motivazione: verifica solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non un riesame dei fatti; le critiche che si traducono in una diversa valutazione degli stessi fatti non sono ammissibili
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la decisione, richiamata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia
Ordinanza Corte Costituzionale
Riferimento giurisprudenziale che supporta il principio secondo cui non sussistono ragioni per esonerare il ricorrente dall'onere sanzionatorio in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di ricorso per vizio di motivazione è necessario contestare specificamente e puntualmente le argomentazioni logico-giuridiche del giudice di merito: il mero dissenso non è sufficiente.
- Il giudice di legittimità esercita un controllo sulla congruità e logica della motivazione, non un riesame dei fatti: per avere successo bisogna dimostrare contraddizioni, illogicità o violazioni di legge nella motivazione, non solo proporre una diversa valutazione probatoria.
- Quando il materiale illecito è rinvenuto in un ambiente 'in uso' all'indagato e il materiale per il confezionamento è facilmente visibile, il tribunale può ritenere la sussistenza di gravità indiziaria anche in assenza di prova diretta di attività di spaccio.
- La presenza di un coindagato in possesso di arma non censita e l'esistenza di collegamenti tra indagati sono elementi considerati rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale e per la scelta di misure cautelari più afflittive.
- Per contrastare la scelta della custodia cautelare bisogna fornire elementi specifici sull'idoneità del domicilio proposto e argomentare in modo concreto perché una misura meno afflittiva tutelerebbe adeguatamente le esigenze cautelari.
- Questioni legate allo status personale (es. presenza irregolare sul territorio, attività lavorativa all'estero) vanno dimostrate con prove e non possono essere semplicemente sostenute a parole per neutralizzare elementi di pericolo di fuga o di pericolosità.
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