Cassazione Penale, Sentenza n. 06176/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione articolando due motivi principali: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo che mancava l'elemento psicologico del reato e che avrebbe dovuto essere riconosciuta (anche quantomeno a livello putativo) la causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus: in sede di appello la Corte di appello ha, nella determinazione della pena, applicato un aumento per continuazione anche con riferimento al reato di oltraggio per il quale il Tribunale di primo grado aveva invece pronunciato sentenza assolutoria, aggravando quindi la posizione sanzionatoria del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, ritenendo che le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito non fossero manifestamente illogiche né affette da travisamento probatorio; è stata confermata la ricostruzione secondo cui il ricorrente, trattenendo il braccio fra le sbarre e proferendo frasi minacciose, aveva posto in essere condotte funzionalmente dirette a impedire la chiusura della porta blindata (resistenza) e quindi la condanna per i reati rilevanti è stata confermata. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto violato il divieto di reformatio in pejus perché la Corte di appello ha computato un aumento di pena per continuazione anche con riferimento all'oltraggio per il quale in primo grado era stata pronunciata sentenza assolutoria. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena; la Corte ha provveduto alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento illegittimo di 20 giorni applicato per il reato di oltraggio. Rimangono confermate le statuizioni di responsabilità principale (resistenza e imbrattamento) così come motivate dai giudici di merito.
Norme richiamate
artt. 337 e 639 cod. pen.
Indicano i capi di imputazione principali: 337 (resistenza a pubblico ufficiale) e 639 (imbrattamento). La Corte ha confermato la responsabilità per tali reati sulla base della valutazione dei fatti.
art. 393-bis (citato nel testo alternativamente come cod. pen. e cod. proc. pen.)
Norma richiamata a titolo di causa di non punibilità/giustificazione invocata dal ricorrente. La Corte ha escluso sia la sussistenza obiettiva sia quella putativa della causa giustificativa richiamata, ritenendo l'atto del pubblico ufficiale (chiusura della porta blindata) legittimo e non percepito dal ricorrente come atto arbitrario.
art. 59, comma quarto, cod. pen.
Richiamato per spiegare il principio della causa di giustificazione nella forma putativa: l'esistenza di un errore di fatto, purché ragionevole, può configurare una giustificazione putativa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale errore non sussistesse.
divieto di reformatio in pejus (principio)
Principio giurisprudenziale/di diritto processuale secondo cui, in caso di impugnazione promossa dal solo imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto stabilito in primo grado. La violazione di tale principio è stata ritenuta sussistente posto che la Corte d'appello ha aumentato la pena computando una continuazione con reato per il quale il Tribunale aveva assolto.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e, ove possibile, procedere alla rideterminazione della pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte l'ha applicata per eliminare l'aumento illegittimo e rideterminare la pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca le valutazioni di merito sui fatti quando la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; per ottenere l'annullamento per travisamento della prova è necessario dimostrare un difetto logico o un evidente errore nella valutazione delle risultanze probatorie.
- La causa di giustificazione nella forma putativa richiede che l'agente si trovi nel ragionevole convincimento di trovarsi di fronte a una situazione che, se reale, avrebbe giustificato la sua condotta; l'errore deve essere di fatto e non di diritto.
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce che l'appello proposto dal solo imputato determini un peggioramento della sua posizione penale rispetto al primo grado; aumenti di pena basati su reati per i quali il primo grado ha assolto costituiscono violazione del divieto.
- Se la Corte di appello applica un aumento per continuazione basandosi su reati per i quali in primo grado c'è stata assoluzione, la Cassazione può annullare la determinazione della pena senza rinvio e, se le cifre e i criteri sono indicati, rideterminare direttamente la pena eliminando gli aumenti illegittimi.
- In presenza di dichiarazioni di testi parzialmente discordanti, le incongruenze possono essere spiegate da differenti prospettive e non costituiscono automaticamente travisamento della prova se la valutazione complessiva dei giudici di merito è coerente.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale circoscrivere i profili dedotti a questioni di diritto o a vizi motivazionali manifesti; questioni di fatto rimangono in gran parte sottratte al sindacato di legittimità.
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