Cassazione Civile, Ordinanza n. 32575/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla locazione commerciale di un immobile: il contratto fu inizialmente stipulato con una conduttrice, che cedette l'azienda e con essa la locazione a un primo cessionario, il quale poi cedette a sua volta il rapporto a un secondo cessionario. Dopo l'intimazione di sfratto per morosità nei confronti dell'ultimo cessionario, i locatori agirono anche per il pagamento dei canoni arretrati contro i soggetti che si erano succeduti nella posizione di conduttore. In appello fu affermata la responsabilità solidale del ricorrente, quale cedente del contratto, per l'inadempimento dell'ultimo cessionario. In cassazione il ricorrente propose un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. e sostenendo che la citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio era stata notificata in un luogo diverso da quello della sua residenza o domicilio; secondo lui, la consegna dell'atto a un familiare sarebbe stata irrilevante perché valida solo se effettuata nel domicilio o nella residenza del destinatario. Nella fase preliminare il ricorrente contestò anche la proposta di inammissibilità per asserita mancanza della copia autentica della sentenza impugnata, sostenendo di aver depositato un duplicato informatico idoneo. La Corte ha ritenuto soddisfatto l'onere di deposito della sentenza e ha esaminato il motivo nel merito, interpretando la relata di notifica come attestante la consegna a un figlio convivente del destinatario e affermando che, una volta attestata tale convivenza dall'ufficiale giudiziario, non era necessario ulteriormente verificare le risultanze anagrafiche; spetta a chi contesta la notifica provare che il familiare si trovava lì solo occasionalmente o che la convivenza non esisteva in concreto.
La decisione
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso per difetto di copia autentica della sentenza, ritenendo sufficiente il duplicato informatico depositato, e ha poi rigettato nel merito l'unico motivo di ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto validamente eseguita la notificazione dell'atto di riassunzione a mani di un familiare convivente del destinatario, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 138 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità della notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza o dal domicilio; la Corte, nel decidere, ha valorizzato la relata e la convivenza attestata dall'ufficiale giudiziario come sufficienti a radicare la validità della notificazione.
art. 139 c.p.c.
La notifica a persona di famiglia convivente è ritenuta valida se eseguita presso il luogo di effettiva abitazione del destinatario; chi contesta la notifica deve provare il contrario, non essendo sufficiente il solo dato anagrafico.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
L'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata è assolto anche mediante il deposito del duplicato informatico del provvedimento munito del necessario valore giuridico.
art. 196-octies disp. att. c.p.c.
Le copie analogiche e informatiche estratte dal fascicolo informatico hanno efficacia probatoria pari all'atto riprodotto se munite di attestazione di conformità.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
Richiamato in via comparativa per il regime della copia informatica e dell'attestazione di conformità nel deposito telematico.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la proposta di definizione anticipata del ricorso, poi non seguita dalla decisione finale.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.
art. 96, terzi e quarto comma, c.p.c.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, osservando che la difformità tra proposta e decisione impedisce tale statuizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime del processo civile telematico, l'onere di depositare copia autentica della decisione impugnata è soddisfatto anche mediante il deposito del duplicato informatico della sentenza, che ha il medesimo valore giuridico dell'originale informatico.
- La notificazione eseguita a mani di un familiare convivente del destinatario nel luogo in cui quest'ultimo ha l'effettiva abitazione è valida; la convivenza attestata dall'ufficiale giudiziario fa presumere la corrispondenza tra quel luogo e la residenza o il domicilio effettivo del destinatario.
- Chi contesta la validità della notificazione eseguita a persona di famiglia convivente ha l'onere di fornire prova contraria concreta, non essendo sufficiente la mera produzione di risultanze anagrafiche divergenti.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore dichiarativo e presuntivo, ma possono essere superate da elementi concreti che dimostrino una diversa residenza o dimora effettiva.
- In sede di legittimità, quando il vizio dedotto riguarda la notificazione e gli atti processuali, la Corte può direttamente esaminarne e interpretarene il contenuto documentale per verificare la validità dell'atto.
- La condanna alle spese segue la soccombenza; la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti specifici e non può essere pronunciata quando vi sia una semplice difformità tra proposta di definizione e decisione.
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