Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25236/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice ex art. 217 L.F., articolato in tre motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione e mancanza dell'elemento psicologico (dolo o colpa), atteso che l'imputato sostiene di non aver consegnato le scritture per non aver ricevuto il telegramma di convocazione a causa di un presunto cambio di residenza; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62‑bis c.p.; 3) insufficiente motivazione sulla determinazione delle pene accessorie, ritenute sproporzionate

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile e, nel merito, infondato, rigettandolo. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: il curatore aveva inviato la convocazione all'indirizzo risultante dal registro delle imprese e l'imputato non ha fornito prova valida di aver regolarmente comunicato il cambio di residenza ex art. 49 L.F.; è assodato che le scritture contabili non sono state consegnate e che la curatela ha acquisito solo documentazione scarna; la negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata (la sola incensuratezza non basta ai sensi dell'art. 62‑bis c.p.); la determinazione delle pene accessorie è stata ritenuta congrua in relazione all'entità del passivo e alla gravità del comportamento, ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 217 L.F.

    Norma che punisce la bancarotta semplice: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale del reato per la mancata consegna delle scritture contabili

  • art. 49, comma 1 L.F.

    Obbligo per il fallito di comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza/domicilio; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'onere di comunicazione grava sul fallito e che il curatore può notificare all'indirizzo risultante dagli registri, non essendo previsto un obbligo del curatore di compiere ricerche ulteriori laddove il fallito non provi di avere comunicato il cambiamento

  • art. 220 L.F.

    Prevede la sanzione per il fallito che non osservi gli obblighi di presentazione personale; richiamata a corollario degli obblighi del fallito

  • art. 62‑bis, comma 3 c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza non sia sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha usato tali parametri (entità del passivo, gravità del fatto) per valutare la proporzionalità della pena principale e delle pene accessorie

  • art. 175 c.p.

    Richiamata la concessione del beneficio previsto dalla norma (menzionata nella sentenza di merito) ma senza impatto risolutivo sul rigetto del ricorso

  • art. 83, comma 12‑ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; citata ma senza incidenza sulla decisione di merito

Massime di principio

  • In caso di procedimento fallimentare il soggetto dichiarato fallito ha l'onere di comunicare al curatore ogni variazione di residenza/domicilio: la mancata comunicazione lo espone alle conseguenze previste e rende legittima la notifica all'indirizzo risultante dai pubblici registri
  • La semplice affermazione di non aver ricevuto una convocazione per cambio di residenza è insufficiente se non accompagnata da prova del tempestivo adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 49 L.F.
  • La mancata consegna delle scritture contabili integra l'elemento materiale della bancarotta semplice; la responsabilità penale può essere riconosciuta anche in presenza di difficoltà economiche del fallito se mancano elementi che escludano il dolo o la colpa
  • La mera incensuratezza non è di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.; il giudice deve valutare complessivamente la personalità e la condotta
  • Le pene accessorie richiedono motivazione specifica e non possono essere giustificate implicitamente quando la loro applicazione determina effetti rilevanti; tuttavia se la Corte territoriale fornisce adeguata motivazione in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p. la decisione è conforme
  • In appello e in cassazione non è sufficiente sollevare censure generiche contro l'operato del curatore: va dimostrato che il curatore abbia omesso atti obbligatori o che il fallito abbia assolto i propri obblighi di comunicazione
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare motivi ben delineati e motivati; molte censure basate su contestazioni di fatto o sulla mera contestazione dell'operato del curatore risultano inammissibili o infondate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.