Cassazione Penale, Sentenza n. 543/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 5/9/2024 che ha rigettato la richiesta ex art. 309 c.p.p. di revoca/cessazione della misura degli arresti domiciliari. Con unico motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. e degli artt. 268, commi 1 e 2 c.p.p.: sostiene che la questione decisiva, già affrontata dalla Corte di cassazione (annullamento con rinvio per mancata verifica dell'esistenza dei verbali di ascolto e trascrizione), fosse esclusivamente l'esistenza dei verbali di ascolto e trascrizione delle intercettazioni, i quali mancherebbero dal fascicolo e non sarebbero stati consegnati alla difesa (anche nella documentazione ricevuta dal Procuratore). Contesta inoltre che il Tribunale abbia valutato questioni estranee (art. 89 disp. att. e art. 268, comma 2), che abbia ritenuto surrogabili i verbali con altri atti e che la mancanza dei verbali impedisca l'individuazione degli operatori per eventuale testimonianza. Infine invoca questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per la partecipazione al collegio in sede di rinvio degli stessi magistrati che avevano adottato l'ordinanza poi annullata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia colmato la lacuna indicata nella precedente pronuncia della Corte (sentenza n. 31152/24) e abbia effettivamente accertato l'esistenza dei verbali di ascolto e trascrizione posti a base della misura. Il Tribunale, attraverso un'analisi degli atti non sindacabile in cassazione, ha riscontrato per ciascun RIT la presenza dei verbali iniziali, finali e riassuntivi, delle informative di P.G., delle richieste dell'Ufficio e dei provvedimenti autorizzativi, nonché la messa a disposizione della difesa di brogliacci, trascrizioni (integrali o sommarie) e file audio (su pen drive/DVD). Sulla base di ciò la Corte ha escluso la violazione di legge denunciata e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata circa la partecipazione degli stessi giudici al giudizio di rinvio, richiamando consolidata giurisprudenza che interpreta l'art. 623 c.p.p. nel senso che non impone la diversa composizione del collegio per le ordinanze annullate con rinvio. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 268 c.p.p.
l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione delle operazioni, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni
La Corte ha ritenuto che i requisiti formali del verbale di cui all'art. 268, comma 1, fossero soddisfatti alla stregua dei verbali, brogliacci e della documentazione acquisita: la mancanza dei singoli verbali non sussisteva nei fatti e, quindi, non poteva essere dichiarata inutilizzabilità. La Corte ribadisce che il contenuto delle conversazioni non è richiesto nel verbale ai fini di conformità formale
art. 89 disp. att. c.p.p.
Il Tribunale ha verificato che i verbali contenevano gli elementi previsti dall'art. 89 disp. att. (estremi del decreto, modalità tecniche, linea impiegata, luogo delle captazioni, nominativi degli operatori), ritenendo che tali elementi colmassero la presunta lacuna segnalata dalla difesa
art. 627 c.p.p.
Il ricorrente ha invocato il comma 3 (campo di impugnazione), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte di merito ha effettivamente affrontato il vero quesito sul quale la cassazione aveva rinviato e non ha valutato profili estranei in modo da violare le regole sull'oggetto del riesame
art. 623 c.p.p.
non richiede che i componenti siano diversi
La Corte interpreta l'art. 623 unitamente alla giurisprudenza consolidata nel senso che l'annullamento con rinvio di un'ordinanza non impone, per le questioni cautelari incidentali, la composizione di un collegio diverso da quello che aveva adottato la precedente decisione; la norma che impone giudice diverso riguarda specificamente le sentenze
art. 34 c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice) è stata ritenuta manifestamente infondata: la partecipazione degli stessi giudici a entrambi i momenti della fase cautelare non integra incompatibilità secondo la giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla richiesta presentata dal ricorrente (istanza de libertate); la Corte ha confermato che il Tribunale ha deciso correttamente sulla base della documentazione prodotta
art. 671 c.p.p.
Richiamato dal contrasto giurisprudenziale evocato dal ricorrente quale esempio di pronunce esecutive: la Corte distingue i casi in cui la diversa composizione del giudice del rinvio viene richiesta (principalmente per sentenze che definiscono il procedimento) dalle ordinanze cautelari
Massime di principio
- La mancata presenza nel fascicolo di singoli verbali di ascolto non determina automaticamente l'inutilizzabilità: il giudice può verificare la presenza in atti di documenti sostitutivi (verbali iniziali/finali/riassuntivi, brogliacci, trascrizioni, file audio, decreti autorizzativi) che attestino gli elementi formali richiesti dall'art. 268 e dall'art. 89 disp. att.
- La difesa che lamenta l'assenza dei verbali deve provare l'effettiva mancanza o l'impossibilità di conoscere gli elementi essenziali; la mera asserzione non basta se il P.M. o il giudice dimostrano che gli atti richiesti sono stati messi a disposizione (es. pen drive, brogliacci, CD con audio e trascrizioni).
- La valutazione sulla sussistenza degli elementi formali dei verbali di intercettazione (estremi del decreto, modalità di registrazione, tempi, nominativi degli operatori) è rimessa al giudice di merito e tali accertamenti, se motivati, sono limitatamente sindacabili in sede di legittimità.
- La violazione formale dell'art. 268, comma 1, può comportare l'inutilizzabilità se realmente sussiste l'assenza degli atti essenziali; tuttavia, se il giudice dimostra che i requisiti formali risultano da atti equivalenti e la difesa ha pieno accesso al materiale, l'eccezione può essere superata.
- La partecipazione al giudizio di rinvio degli stessi magistrati che adottarono l'ordinanza annullata dalla Cassazione, in materia cautelare incidentale, difficilmente supera la soglia di ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale: secondo la giurisprudenza prevalente, l'obbligo di diverso giudice riguarda le sentenze che definiscono il procedimento, non le ordinanze cautelari in sede di rinvio.
- Nelle impugnazioni per vizi di utilizzabilità delle intercettazioni conviene documentare puntualmente le richieste di esibizione e l'eventuale mancanza materiale (protocollo, ricevute, elenco file consegnati) per evitare che il giudice ritenga adempiute le esigenze informative con atti alternativi (brogliacci, trascrizioni, file audio).
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