Cassazione Civile, Sentenza n. 19968/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato avvisi di recupero per crediti IVA compensati dalla contribuente negli anni 2007-2008. Contestava la valutazione del giudice d'appello secondo cui le garanzie previste dall'art. 6, comma 3 del DM 13/1979 sarebbero ininfluenti poiché non esigibili nei confronti di un soggetto in amministrazione straordinaria, nonché l'esclusione della legittimità per l'Amministrazione di emettere atti di recupero per precostituirsi un titolo esecutivo, con riferimento a varie norme tributarie e processuali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che gli avvisi di recupero ex art. 1, comma 421, L. 311/2004 abbiano natura di atto impositivo autonomo assimilabile all'avviso di accertamento e quindi impugnabile. Ha affermato che l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria non impedisce all'Erario di accertare e recuperare crediti fiscali; inoltre non è assoluto il divieto di rilascio di garanzie in tale contesto e la mancata produzione di garanzie richieste non viene sanata dal decorso del termine triennale previsto dall'art. 38-bis DPR 633/1972. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Lombardia per nuovo esame e regolazione spese.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979
Prevede obblighi di garanzia per la compensazione nell'ambito dell'IVA di gruppo; la Corte ha esaminato la rilevanza della mancata prestazione delle garanzie e ha ritenuto che la loro mancanza possa incidere sulla legittimità della compensazione, ma che l'apertura della procedura concorsuale non esclude in assoluto il rilascio di garanzie.
DPR n. 633 del 1972
Stabilisce il termine triennale per le rettifiche; la Corte ha precisato che il decorso del termine non sanifica l'originaria mancanza delle garanzie richieste al momento dell'utilizzo in compensazione del credito.
Decreto Legislativo n. 241 del 1997
Citato nella doglianza ma non determinante; la Corte ha valutato la disciplina delle compensazioni in combinato contesto normativo relativo all'IVA e alla dichiarazione dei crediti.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
L'atto di recupero previsto da questa norma può avere portata di atto impositivo autonomo finalizzato alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione; ha natura prodromica e impugnabile come avviso di accertamento.
Decreto Legislativo n. 270 del 1999
Riferito in combinato disposto nella doglianza; la Corte ha considerato aspetti della disciplina dell'amministrazione straordinaria (richiamando la compatibilità con le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa) senza ritenere che impedisca l'attività di accertamento dell'Erario.
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione di legge in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto fondata la censura e cassato la sentenza di merito per erronea interpretazione delle norme tributarie e concorsuali.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Stabilisce la impugnabilità degli atti impositivi; la Corte ha confermato che gli avvisi di recupero sono impugnabili ex art. 19 come atti aventi natura accertativa.
Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942)
art. 35, art. 36, art. 51
La Corte ha richiamato che la disciplina della amministrazione straordinaria richiama disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e che l'art. 51 (che disciplina inibizioni di azioni esecutive individuali) non impedisce l'attività di accertamento dell'Erario né esclude a priori il rilascio di garanzie funzionali alla gestione della massa.
Massime di principio
- Gli avvisi di recupero per crediti d'imposta utilizzati in compensazione hanno natura di atto impositivo autonomo e vanno interpretati sostanzialmente come avvisi di accertamento; sono quindi impugnabili con le regole previste per gli atti impositivi.
- L'apertura di una procedura concorsuale (amministrazione straordinaria) non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare e recuperare crediti fiscali; l'art. 51 L. fall. riguarda azioni esecutive/cautelari e non travolge il potere di accertamento.
- La mancata prestazione delle garanzie previste dalla normativa per l'utilizzo in compensazione può rendere illegittima la compensazione; il decorso del termine previsto dall'art. 38-bis DPR 633/1972 non sanifica tale mancanza originaria.
- Le garanzie possono, in linea di principio, essere rilasciate anche nel perimetro della procedura concorsuale se funzionali ad atti di straordinaria amministrazione volti a valorizzare crediti della massa.
- Chi intende impugnare avvisi di recupero deve considerare che tali atti sono soggetti a motivazione sui presupposti di fatto e di diritto e sono autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992.
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