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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - dell’atto, prot. n. -OMISSIS-(all.1), attraverso cui il dirigente dell’area tecnica - dopo gli accertamenti da esso effettuato, in data-OMISSIS-, e dai Carabinieri Forestali, nonchè dai rilievi topografici depositati presso l’Ente il -OMISSIS- - ha rilevato che sulla proprietà del ricorrente, distinta in catasto al Fol.-OMISSIS-, part. -OMISSIS-, sarebbero state accertate le seguenti opere abusive: 1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile), altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50; 2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito; b - dell’atto n. -OMISSIS- (all.2), con cui il Sindaco p.t., in seguito ai medesimi accertamenti, come innanzi indicati, ha contestato la presenza di opere abusive su demanio stradale - per una lunghezza di ml 9,75 ed una superficie di circa mq 5,00, interessanti la stessa Traversa di -OMISSIS- - e, per l’effetto, ha diffidato il ricorrente ad eliminare, ad horas, le seguenti opere: 1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60; 2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente; 3 - altro pezzo di recinzione dopo la pianta di cui innanzi, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0. -OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così pure i rami sporgenti sulla stessa sede. c – dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- (all.3), con cui l’Amministrazione resistente ha ordinato, pena gli effetti di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001, la riduzione in pristino stato delle seguenti opere: 1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile); altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50; 2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito. Segnatamente le opere di cui al punto 1, sarebbero state realizzate in violazione dell’art. 3-OMISSIS- bis del R.E. - laddove prevede la distanza non inferiore di 1,50 come limite dal selciato stradale - e che le opere descritte al sub 2 non rientrerebbe nella tipologia di interventi realizzabili mediante SCIA per insussistenza dei requisiti di conformità urbanistica, di cui all’art. 22 del TU ED., nonché dell’art. 2 della L.R.C. n. 19/2001 e della L. n. 122/2010. d - dell’ordinanza, n. -OMISSIS-(all.-OMISSIS-), di sgombero e rimessione in possesso del demanio stradale e di demolizione delle opere abusive nella -OMISSIS-, per occupazione di opere abusive, ovvero: 1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60; 2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente; 3 - altro pezzo di recinzione, dopo la pianta di fico, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0. -OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così i rami sporgenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS-\-OMISSIS-\2026: a - dell’atto, prot. n. -OMISSIS-(all.1 del ricorso principale), attraverso cui il dirigente dell’area tecnica - dopo gli accertamenti da esso effettuato, in data-OMISSIS-, e dai Carabinieri Forestali, nonché dai rilievi topografici depositati presso l’Ente il -OMISSIS- - ha rilevato che sulla proprietà del ricorrente, distinta in catasto al Fol.-OMISSIS-, part. -OMISSIS-, sarebbero state accertate le seguenti opere abusive: 1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile), altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50; 2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito; b - dell’atto n. -OMISSIS- (all.2 del ricorso principale), con cui il Sindaco p.t., in seguito ai medesimi accertamenti, come innanzi indicati, ha contestato la presenza di opere abusive su demanio stradale - per una lunghezza di ml 9,75 ed una superficie di circa mq 5,00, interessanti la stessa Traversa di -OMISSIS- - e, per l’effetto, ha diffidato il ricorrente ad eliminare, ad horas, le seguenti opere: 1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60; 2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente; 3 - altro pezzo di recinzione dopo la pianta di cui innanzi, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0. -OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così pure i rami sporgenti sulla stessa sede. c – dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- (all.3 del ricorso principale), con cui l’Amministrazione resistente ha ordinato, pena gli effetti di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001, la riduzione in pristino stato delle seguenti opere: 1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile); altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50; 2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito. Segnatamente le opere di cui al punto 1, sarebbero state realizzate in violazione dell’art. 3-OMISSIS- bis del R.E. - laddove prevede la distanza non inferiore di 1,50 come limite dal selciato stradale - e che le opere descritte al sub 2 non rientrerebbe nella tipologia di interventi realizzabili mediante SCIA per insussistenza dei requisiti di conformità urbanistica, di cui all’art. 22 del TU ED., nonce dell’art. 2 della L.R.C. n. 19/2001 e della L. n. 122/2010. d - dell’ordinanza, n. -OMISSIS-(all.-OMISSIS- del ricorso principale), di sgombero e rimessione in possesso del demanio stradale e di demolizione delle opere abusive nella -OMISSIS-, per occupazione di opere abusive, ovvero: 1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60; 2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente; 3 - altro pezzo di recinzione, dopo la pianta di fico, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0. -OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così i rami sporgenti. Le ragioni del provvedimento ablatorio sarebbero ravvisabili nell’occupazione di suolo pubblico. e - di ogni altro atto funzionalmente connesso, ancorché non conosciuto. nonché per l’annullamento dell’atto, prot. n. -OMISSIS-, mai comunicato, attraverso cui l’amministrazione ha negato l’accesso agli atti utili per il contraddittorio procedimentale perchè, a suo dire, avrebbero dovuto essere richiesti al Nucleo Forestale Carabinieri, a cui la stessa amministrazione ha trasmesso la relazione con tutti gli allegati. Nonché per il perdurante inadempimento rispetto all’istanza del -OMISSIS-con cui il ricorrente ha chiesto copia del titolo giustificativo della proprietà della strada che si afferma essere demaniale E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente, previo accertamento del diritto di ostensione, al rilascio della documentazione nei termini che l’adito TAR vorrà fissare o, in mancanza, disporsi la nomina di un Commissario ad acta per l’adempimento.

Giustizia amministrativa202600485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze di demolizione e di sgombero/rimessione in possesso del demanio stradale, ordinanza sindacale contingibile e urgente relativa alle opere sul demanio e diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha contestato: una recinzione e due cancelli realizzati a distanza inferiore a 1,50 metri dal selciato stradale; un manufatto in blocchetti cementizi adibito a deposito, privo di titoli edilizi; ulteriori tratti di recinzione, un cancello sorretto da pilastri e una pianta di fico asseritamente collocati o sconfinanti sul demanio stradale. Ha dedotto che la strada avrebbe natura interpoderale e non pubblica, che la recinzione sarebbe stata assentita da un precedente atto autorizzativo, che il deposito sarebbe risalente nel tempo e che il sindaco sarebbe stato incompetente. Ha inoltre contestato il diniego di accesso agli accertamenti e ai rilievi utilizzati dall'amministrazione e lamentato il perdurante mancato rilascio del titolo giustificativo della proprietà pubblica della strada. Il Comune ha resistito. Dagli accertamenti dei Carabinieri Forestali e del tecnico incaricato dal Comune risultavano il restringimento della strada pubblica, l'impedimento al passaggio dei mezzi di soccorso, la violazione della distanza minima dal selciato, la presenza del deposito senza titoli edilizi e l'occupazione di suolo pubblico mediante opere e vegetazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e decidendolo con sentenza semplificata. Ha rilevato che l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, motivata per relationem sulla situazione di pericolo segnalata dai Carabinieri, era comunque superata dalle successive ordinanze di demolizione. Ha ritenuto legittimo il diniego di accesso perché gli atti richiesti erano stati formati e detenuti dai Carabinieri Forestali nella loro funzione di organi di polizia giudiziaria; quanto alla perizia tecnica comunale, essa risultava depositata nel giudizio. Ha escluso il difetto di istruttoria sulla natura pubblica della strada, valorizzando gli accertamenti tecnici, la sua rappresentazione nel primo catasto e nelle mappe catastali d'impianto, la numerazione civica e l'inserimento negli elenchi comunali delle strade. Ha affermato che anche una strada interpoderale o vicinale può essere gravata da uso pubblico e, in presenza dei relativi presupposti, è equiparata alla strada comunale ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada; i frontisti non possono quindi intercluderla. Ha chiarito che la fascia di rispetto stradale riguarda anche recinzioni e piantagioni, oltre alle costruzioni, e che l'autorizzazione invocata dal ricorrente non legittimava né lo sconfinamento sul demanio né la violazione della fascia di rispetto. La mera risalenza del deposito, peraltro non provata, non era idonea a conferirgli legittimità edilizia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le ordinanze di demolizione sono state adottate con richiamo agli effetti previsti dalla disposizione in caso di opere edilizie abusive.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il deposito è stato ritenuto non riconducibile agli interventi realizzabili mediante SCIA, in assenza dei requisiti di conformità urbanistica.

  • art. 2 l.r. Campania n. 19/2001

    Richiamata nell'ordinanza comunale quale disciplina rilevante per la qualificazione dell'intervento edilizio.

  • l. n. 122/2010

    Richiamata nell'ordinanza comunale in relazione alla realizzabilità dell'intervento edilizio.

  • art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992

    striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili

    La fascia di rispetto stradale assoggetta a vincolo non solo le costruzioni, ma anche recinzioni, piantagioni, depositi e opere analoghe.

  • art. 2, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    Le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali ai fini dell'applicazione della disciplina del codice della strada.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, trattandosi di ricorso manifestamente infondato e previo avviso alle parti.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    La domanda di accesso è stata valutata alla luce della disciplina generale, ma il diniego è stato ritenuto legittimo perché la documentazione era formata e detenuta da organi di polizia giudiziaria diversi dal Comune.

Massime di principio

  • La fascia di rispetto stradale comprende non soltanto le costruzioni, ma anche recinzioni, piantagioni, depositi e opere similari; tali opere sono quindi soggette al rispetto della distanza minima dal confine o dal selciato stradale, anche quando siano destinate esclusivamente a delimitare una proprietà privata.
  • Una strada formalmente interpoderale o vicinale può essere soggetta a uso pubblico quando il passaggio sia esercitato da una collettività territorialmente qualificata, il bene sia concretamente idoneo a soddisfare esigenze generali e sussista un titolo dell'uso pubblico, anche costituito dalla sua protrazione da tempo immemorabile. In tal caso, la strada è equiparata a quella comunale e i frontisti non possono impedirne l'accesso.
  • L'amministrazione può accertare la natura pubblica o l'assoggettamento a uso pubblico di una strada sulla base di un quadro istruttorio composto da risultanze catastali storiche, mappe d'impianto, numerazione civica, elenchi comunali e accertamenti tecnici; la contestazione privata della natura della strada non determina di per sé un difetto di istruttoria, restando salva la possibilità di agire davanti al giudice civile sulle questioni proprietarie.
  • Un'autorizzazione relativa a una recinzione non legittima né lo sconfinamento su suolo demaniale o pubblico né la violazione della fascia di rispetto stradale; la mera risalenza temporale di un manufatto, inoltre, non ne dimostra la legittimità edilizia in assenza di prova del titolo abilitativo.
  • L'accesso agli atti può essere negato dall'amministrazione destinataria quando i documenti richiesti siano stati formati e siano detenuti da organi di polizia giudiziaria autonomi; non sussiste invece un diniego illegittimo rispetto alla documentazione tecnica che sia stata resa disponibile mediante deposito nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentaleOccupazione di suolo pubblico
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenza
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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