Sentenza n. 6754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto l’azione avverso il silenzio sull’istanza-diffida volta alla definizione di istanze di condono edilizio e all’eventuale esercizio dei poteri repressivi
Esito
Favorevole al resistente (proprietari del fabbricato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado era stato promosso dal proprietario di un’area confinante con un fabbricato realizzato dai proprietari appellanti, per ottenere l’accertamento dell’obbligo del Comune e della Soprintendenza di esaminare una diffida del 6 settembre 2025, con la quale era stata chiesta la definizione di quattro istanze di condono edilizio presentate nel 1995 ai sensi della legge n. 724/1994, nonché l’eventuale rigetto delle domande e l’esercizio dei poteri ripristinatori e sanzionatori. Il TAR aveva riconosciuto la legittimazione e l’interesse qualificato del proprietario confinante, in ragione della relazione con il bene e dei pregiudizi allegati al godimento della proprietà, e aveva ordinato al Comune di provvedere entro sessanta giorni, nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Gli appellanti hanno dedotto, con il primo motivo, l’erroneo riconoscimento della legittimazione ad agire, la violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’assenza di un interesse qualificato e differenziato, il travisamento dei presupposti e l’erronea valorizzazione della vicinitas, dell’inspectio e della prospectio. Hanno inoltre sostenuto che il proprietario confinante avrebbe perso la titolarità del proprio bene per effetto di precedenti ordinanze di demolizione e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale, circostanza che non sarebbe stata documentata; hanno richiamato la distanza tra gli immobili, la preesistenza del manufatto e il mancato esercizio di contestazioni per oltre trent’anni. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, dei principi di giusto procedimento, imparzialità e buon andamento, nonché sviamento e illogicità. Hanno contestato che l’azione avverso il silenzio potesse imporre al Comune tempi, modalità e priorità nella trattazione delle pratiche di condono, osservando che la normativa condonistica non avrebbe previsto termini perentori generali per la conclusione dei procedimenti, salvo la distinta ipotesi del silenzio-assenso disciplinato dall’art. 35 della legge n. 47/1985. Hanno inoltre invocato la mole delle pratiche pendenti, la complessità delle verifiche e la stratificazione delle discipline urbanistiche e paesaggistiche quali ragioni idonee a escludere l’inerzia illegittima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto alla legittimazione, ha rilevato che gli appellanti non hanno prodotto alcun provvedimento comprovante l’asserita acquisizione dell’immobile del proprietario confinante al patrimonio comunale; pertanto, sulla base degli atti, è stata confermata la sua relazione qualificata con il bene e la titolarità di una situazione soggettiva meritevole di tutela. Il Collegio ha inoltre escluso che la domanda fosse fondata sulla mera vicinitas, osservando che il ricorrente aveva indicato concretamente i pregiudizi derivanti dalla consistenza del fabbricato asseritamente abusivo sul godimento dei propri beni. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che l’ordine impartito dal TAR non invadesse la discrezionalità organizzativa del Comune nel fissare l’ordine cronologico delle pratiche, ma fosse diretto ad assicurare la tutela dell’interesse legittimo del proprietario confinante, il quale, considerata l’incidenza del fabbricato sul godimento della proprietà e la durata dell’esame delle istanze, sarebbe rimasto altrimenti privo di tutela per un tempo imprevedibile. In ogni caso, l’avvenuto insediamento del commissario ad acta il 17 giugno 2026 e l’avvio, da parte del Comune, del procedimento per il diniego delle istanze di condono hanno costituito elementi dirimenti per l’inaccoglibilità dell’appello e confermato l’esecuzione della decisione di primo grado. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio quando sussiste un obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di un soggetto titolare di una situazione qualificata e differenziata.
art. 117 c.p.a.
Richiamato con riguardo al rito dell’azione avverso il silenzio e agli effetti della pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
l. 47/1985
Richiamata quale disciplina del condono edilizio e, in particolare, per la distinta ipotesi del silenzio-assenso prevista dall’art. 35.
art. 35 l. 47/1985
La formazione del silenzio-assenso in materia di condono è considerata una fattispecie distinta, subordinata alla ricorrenza dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali.
l. 724/1994
Disciplina le istanze di condono edilizio presentate dai proprietari del fabbricato; la loro pendenza non esclude l’obbligo dell’amministrazione di esaminarle.
l. 326/2003
Richiamata nel contesto della stratificazione delle discipline condonistiche rilevanti per la gestione delle pratiche edilizie pendenti.
art. 97 Cost.
Richiamato dagli appellanti con riguardo ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; il giudice non ha ritenuto che l’ordine di provvedere li violasse.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area confinante con un manufatto asseritamente abusivo è legittimato a proporre l’azione avverso il silenzio quando dimostri una relazione qualificata con il bene e rappresenti concreti pregiudizi sul godimento della propria proprietà; la mera vicinitas, considerata isolatamente, non è sufficiente, ma può concorrere con l’allegazione dell’incidenza specifica dell’opera.
- La contestazione della legittimazione del proprietario confinante non può fondarsi su una dedotta acquisizione del suo immobile al patrimonio comunale se tale acquisizione non è comprovata dalla produzione del relativo provvedimento o da altra documentazione idonea.
- L’azione avverso il silenzio può imporre all’amministrazione di concludere espressamente l’istruttoria e di adottare una determinazione sulle istanze edilizie pendenti, senza sostituire il giudice all’amministrazione nella valutazione sostanziale della sanabilità o abusività dell’opera.
- La mole delle pratiche pendenti, la complessità tecnico-giuridica delle verifiche e la stratificazione delle discipline condonistiche non escludono di per sé l’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando l’inerzia incida in modo indeterminato sulla situazione qualificata di un soggetto.
- L’ordine giudiziale di provvedere su una specifica istanza, quando giustificato dalla tutela di un interesse legittimo concreto, non costituisce necessariamente un’illegittima invasione della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione.
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