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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33925/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva ritenuto colpevole dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di violazione/sottrazione/soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), chiedendo cassazione per vizio di motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo (e sostenendo che le condotte sarebbero state dettate dalla tutela dell'impresa per cui lavorava). Parallelamente il difensore ha chiesto la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., deducendo che l'avvocato che assisteva in appello (Alimonda) era sottoposto a misure restrittive e dunque impedito a proporre tempestivamente il ricorso, e denunciando la mancata notifica dell'estratto contumaciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per mancata prova dell'ipotesi di forza maggiore (la detenzione del difensore non è stata adeguatamente documentata e il rimando generico agli atti non era sufficiente). Ha altresì ritenuto che la normativa successiva (legge n.67/2014 e art.15-bis L.76/2014) aveva eliminato l'istituto della contumacia nella parte applicabile, quindi non era illegittima la mancata notificazione dell'estratto. Perciò il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività (art. 591 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel giudizio di merito (sentenza di primo grado) in relazione alla non punibilità; nel testo della cassazione è richiamata come fatto processuale ma non oggetto decisorio del ricorso di cassazione.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Delitto contestato (accesso abusivo a sistema informatico); il ricorrente contestava l'esistenza dell'elemento soggettivo, ma la Corte d'appello aveva affermato la responsabilità e la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 616, commi 1 e 2, cod. pen.

    art. 616, commi 1 e 2, cod. pen.

    Delitto contestato riguardo alla violazione/sottrazione/soppressione di corrispondenza; la responsabilità è stata affermata in appello e non sindacata in Cassazione per tardività dell'impugnazione.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    artt. 615-ter e 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello per valutare il concorso di circostanze aggravanti o le modalità del fatto; citato nei motivi del processo ma non decisivo in cassazione per l'inammissibilità.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen

    Richiamato limitatamente ai termini di allegazione dei motivi di ricorso per cassazione; indica i limiti formali entro i quali è stata formulata la deduzione.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione in termini per la proposizione del ricorso: la Corte ha valutato la richiesta e l'ha respinta per mancata prova della forza maggiore.

  • art. 585, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il termine di deposito della motivazione e il decorso del termine utile per proporre ricorso (da 30 giorni per la motivazione decorre il termine di 45 giorni per impugnare).

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per tardività se la restituzione non è concessa; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e alla misura da versare alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto sussistere profili di colpa nella proposizione tardiva dell'impugnazione e ha liquidato la somma.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    legge 28 aprile 2014, n. 67

    Riforma che ha introdotto il giudizio in assenza eliminando l'istituto della contumacia; la Corte ha ritenuto che, essendo la sentenza di primo grado successiva all'entrata in vigore, non poteva essere applicata la disciplina anteriore concernente l'estratto contumaciale.

  • art. 15-bis L. 76/2014

    Richiamato per sottolineare che la disciplina della contumacia è cambiata e non si poteva far valere la vecchia disciplina nei confronti dell'imputato presente in primo grado.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede prova concreta e documentata di un impedimento assoluto (forza maggiore) che renda vani gli sforzi umani: mere allegazioni o rimandi generici agli atti non sono sufficienti.
  • Dopo la legge n.67/2014 (e disposizioni correlate), l'istituto della contumacia è stato profondamente modificato/eliminato; non può essere invocata la mancata notifica dell'estratto contumaciale se il processo di primo grado si è svolto secondo le nuove regole e l'imputato non era contumace secondo la vecchia disciplina.
  • Se la restituzione in termini è respinta, il ricorso è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 591 c.p.p.: la Cassazione non entra nel merito delle questioni sostanziali.
  • La proposta di impugnazione manifestamente tardiva o non adeguatamente giustificata può comportare sanzioni economiche (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) per colpa nella presentazione dell'impugnazione.
  • Per contestare in Cassazione profili di motivazione o di elemento soggettivo relativi a reati come l'accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter) è necessario che il ricorso sia tempestivo e che le questioni siano adeguatamente documentate; in assenza di ciò le questioni non saranno esaminate.

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