Sentenza n. 3912/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, la revoca degli eventuali titoli di polizia in materia e l’obbligo di consegna
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., illegittimità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere, violazione del principio di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo di non aver potuto interloquire né fornire la propria versione dei fatti. Ha inoltre dedotto che il provvedimento fosse fondato essenzialmente sulla denuncia della coniuge, presentata nel contesto di una separazione caratterizzata da accesa conflittualità e asseritamente strumentale, nonché sull’assenza di un definitivo accertamento penale. Secondo il ricorrente, un singolo episodio isolato non sarebbe stato sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche considerando la persistente convivenza e condivisione delle finanze domestiche con la coniuge. Dagli atti è emerso, tuttavia, che la denuncia del 20 settembre 2022 riguardava presunti maltrattamenti in famiglia e aveva attivato la procedura d’urgenza del cosiddetto codice rosso; inoltre, durante il ritiro cautelare delle armi, erano state rilevate l’assenza temporanea di alcune armi regolarmente denunciate e la presenza di munizioni e oggetti non denunciati, tra cui proiettili, una mazza ferrata e una sciabola d’ufficio. Per tali fatti il ricorrente era stato deferito anche per detenzione abusiva di armi e omessa custodia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, ha ritenuto che l’esigenza preventiva di tutela dell’incolumità individuale e collettiva, rafforzata nel caso concreto dall’attivazione del codice rosso, integrasse un’urgenza qualificata incompatibile con il previo svolgimento delle garanzie partecipative ordinarie previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Quanto al giudizio di inaffidabilità, il Collegio ha ribadito che la Prefettura esercita una valutazione altamente discrezionale e prognostica, non subordinata all’esistenza di una condanna penale, volta a verificare l’equilibrio psicofisico necessario per la detenzione e il corretto uso delle armi. Nel caso concreto, la denuncia della coniuge non costituiva l’unico elemento valutabile: assumevano rilievo anche il contesto di conflittualità familiare, l’attivazione del codice rosso, il rinvenimento di armi e munizioni non denunciate e la temporanea irreperibilità di altre armi, elementi indicativi della violazione degli obblighi di denuncia e custodia. La conflittualità familiare, anche in assenza di un uso improprio delle armi già verificatosi, è stata ritenuta idonea a giustificare interventi urgenti e preventivi, poiché la disponibilità di armi in situazioni di tensione e contiguità relazionale può porre in pericolo la pubblica e privata incolumità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
garanzie partecipative previste in via generale
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorra un’urgenza qualificata, connessa alla necessità di prevenire pericoli per l’incolumità individuale e collettiva.
artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni sono richiamate nel ricorso in relazione alla disciplina dei titoli di polizia e dei presupposti del divieto di detenzione di armi; il giudice valorizza in concreto gli obblighi di denuncia e custodia e il potere prefettizio di prevenzione.
art. 572 c.p.
maltrattamenti contro familiari e conviventi
La denuncia per la fattispecie di maltrattamenti in famiglia costituisce uno degli elementi del quadro istruttorio posto a base del provvedimento prefettizio, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva.
l. 69/2019
procedura d’urgenza del cosiddetto “codice rosso”
L’attivazione della procedura d’urgenza rafforza la qualificazione dell’esigenza preventiva e può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza di smaltimento mediante collegamento da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha natura preventiva e si fonda su una valutazione prognostica dell’affidabilità del possessore e dell’assenza dell’equilibrio psicofisico necessario al corretto uso delle armi; non è richiesta una condanna penale definitiva né necessariamente l’accertamento di un uso improprio dell’arma.
- La conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato può costituire, anche da sola in presenza di elementi adeguati, una ragione idonea a giustificare l’intervento preventivo dell’autorità prefettizia, poiché la disponibilità di armi in contesti relazionali caratterizzati da tensione e contiguità può esporre a rischio la pubblica e privata incolumità.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata quando ricorra un’urgenza qualificata di tutela preventiva dell’incolumità individuale e collettiva, in particolare quando il quadro fattuale abbia determinato l’attivazione della procedura d’urgenza del cosiddetto codice rosso.
- Nel giudizio sull’affidabilità del detentore di armi, la denuncia proveniente da un familiare deve essere valutata insieme agli ulteriori elementi oggettivi acquisiti dall’amministrazione, quali il rinvenimento di armi o munizioni non denunciate e la violazione degli obblighi di custodia; tali elementi possono corroborare il giudizio di pericolosità o inaffidabilità.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prefettizio di inaffidabilità resta limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o travisamento, trattandosi di valutazione amministrativa altamente discrezionale.
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