Sentenza n. 698/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato: - della Sentenza n. 290/2024, RG 77/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2024 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 11/10/2024; - della Sentenza n. 195/2025, RG 607/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2024 e notificata in data 05/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, passate in giudicato, che riconoscevano il beneficio della Carta del docente e condannavano l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, rese in funzione di giudice del lavoro, con le quali era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, mediante assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Le sentenze erano state regolarmente notificate ed erano divenute irrevocabili, come attestato dalla Cancelleria. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione ai titoli giudiziali né aveva corrisposto le somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché tra la notificazione delle sentenze all'Amministrazione e la proposizione del giudizio era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per completare l'esecuzione, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nei giudizi presupposti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, prima della sua proposizione, siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme non sia stata eseguita e l'amministrazione non opponga specifiche ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- L'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.
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