Cassazione Penale, Sentenza n. 12441/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di parti civili, impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 18/09/2020 che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela. Sostengono violazione di legge in relazione agli artt. 120 e 122 c.p. e 366 c.p.p., deducendo che il singolo condomino è legittimato a tutelare in sede penale diritti relativi al patrimonio condominiale e che, dunque, doveva ritenersi valida la querela e confermata la responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di interesse all'impugnazione da parte delle parti civili. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia di improcedibilità per difetto di querela ha carattere meramente processuale e non arreca alla parte civile un vantaggio o un pregiudizio tale da giustificare l'impugnazione; in assenza di gravame da parte del pubblico ministero la parte civile non può ottenere, con il proprio ricorso, l'affermazione di responsabilità penale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.; art. 61 n.11 c.p.
Norme che descrivevano il capo di imputazione originario in primo grado; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della responsabilità sostanziale perché la decisione di merito era stata sostituita da una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela
art. 120 c.p.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di cassazione come norma pertinente, ma non oggetto di interpretazione decisiva perché la Corte ha deciso l'inammissibilità per carenza d'interesse
art. 122 c.p.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha esaminato il fondo della questione sostanziale in ragione della mancanza di interesse all'impugnazione
art. 366 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel ricorso; la Corte ha dato rilievo primario alla disciplina sull'interesse ad impugnare piuttosto che al contenuto di questa specifica norma
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12 comma 2
Citato con riferimento alla disciplina transitoria delle condizioni di procedibilità per i reati che sono divenuti perseguibili d'ufficio; la Corte ha osservato che i profili di procedibilità d'ufficio o a querela non sono stati impugnati dall'ufficio del P.M. e quindi non determinanti per l'ammissibilità del ricorso delle parti civili
art. 586 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'interesse ad impugnare: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avevano interesse concreto e attuale a proporre il gravame ai sensi della disciplina sull'impugnazione
art. 568 comma 4 c.p.p.
Richiamato per i criteri di ammissibilità dell'impugnazione da parte della parte civile; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'interesse all'impugnazione a situazioni di vantaggio concreto e diretto
artt. 2, 3 comma 4, 651-654 c.p.p.
Norme che illustrano i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile e l'efficacia del giudicato penale in sede civile; la Corte ha evidenziato che la sentenza di improcedibilità per difetto di querela non produce effetti preclusivi sul giudizio civile
art. 538 e art. 578 c.p.p.
Richiamati a titolo di principio sul potere del giudice penale di occuparsi delle domande civili solo unitamente all'accertamento della responsabilità penale; utilizzati per motivare la limitata utilità dell'impugnazione da parte della parte civile
art. 576 e art. 428 c.p.p.
Citate nella disamina delle ipotesi in cui la parte civile può avere interesse all'impugnazione (es. impugnazione contro assoluzione che permette nuova valutazione); sottolineata la differenza rispetto alla declaratoria di improcedibilità
art. 38 procedimenti davanti al Giudice di Pace
Citazione della norma che regola specifiche ipotesi di partecipazione della parte civile davanti al Giudice di Pace, a titolo esemplificativo nel contesto delle eccezioni relative all'azione civile nel penale
art. 652 c.p.p.; art. 654 c.p.p.
Richiamate per l'affermazione che la sentenza di improcedibilità per difetto di querela non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
art. 185 c.p.
Richiamato nella disamina della responsabilità civile in rapporto al penale (liquidazione dei danni morali); la Corte segnala che il giudice civile può comunque procedere all'accertamento incidentale necessario alla liquidazione dei danni
Massime di principio
- La parte civile è priva di interesse ad impugnare una sentenza che dichiara l'improcedibilità per difetto di querela quando il pubblico ministero non ha impugnato: la declaratoria di rito è meramente processuale e non produce un danno o un vantaggio concreto, attuale e diretto alla parte civile.
- Per ottenere in sede penale l'accertamento della responsabilità dell'imputato è necessario che il gravame sia idoneo a produrre un vantaggio processuale o extrapenale concreto; l'assoluzione con formula di merito 'il fatto non costituisce reato' è diverso e può giustificare l'impugnazione da parte della parte civile.
- In caso di controversie sul possesso della legittimazione a presentare querela in materia condominiale, occorre verificare se il diritto è individuale o patrimoniale spettante al condominio: se il diritto è patrimoniale del condominio, il rappresentante (amministratore) può averne la titolarità, ma tale questione rileva per la procedibilità e deve essere affrontata dalle parti competenti; tuttavia una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, se non impugnata dal P.M., non impedisce l'azione civile per il risarcimento.
- Quando si sospetta che una pronuncia di rito precluda diritti civili od effetti extrapenali, la parte civile deve dimostrare l'effettivo pregiudizio e la concreta utilità dell'impugnazione; in assenza di ciò l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile e si rischiano le spese.
- Per tutelare il proprio diritto al risarcimento in casi analoghi è spesso più efficace promuovere un giudizio civile separato, dove il danno patrimoniale e morale può essere accertato e liquidato indipendentemente dalla declaratoria penale di improcedibilità per difetto di querela.
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