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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29084/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna confermata in appello (pena: 3 anni, 2 mesi e 2.400,00 euro di multa per detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di munizioni), deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p. in ordine alla valutazione delle immagini di videosorveglianza; 2) travisamento delle risultanze processuali sostenendo che i filmati (in particolare il video CH08) dimostrerebbero che la consegna dell'arma non è mai avvenuta; 3) travisamento per omissione, per non aver considerato esito negativo degli accertamenti tecnici della Polizia Scientifica (assenza di impronte riconducibili al ricorrente).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproponessero in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio (non consentita in presenza di doppia conforme), che i giudici di merito avevano fornito motivazione congrua e lineare valorizzando il complesso degli elementi (verbali di polizia giudiziaria, contenuto complessivo dei filmati, chiamata in correità del coimputato TOPO) e che il ricorso mancava di autosufficienza rispetto ad alcune contestazioni (es. mancata produzione della relazione tecnica contestata). Per tali ragioni il Collegio non ha ritenuto sussistere un travisamento idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente l'invio in forma scritta della requisitoria; nella vicenda il Procuratore generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito al dovere di motivazione: il ricorso denunciava contraddittorietà nella motivazione della Corte d'appello relativa alla valutazione delle immagini; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua nel suo complesso

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente con riferimento al vizio di motivazione e alla mancata risposta alle argomentazioni difensive; la Corte chiarisce che la mancata risposta esplicita non configura vizio se la decisione mostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi

  • art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110/1975

    Norma sostanziale contestata (detenzione e porto di arma clandestina); applicata in sede di merito per qualificare il fatto oggetto di condanna

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla ricettazione, applicata alla fattispecie come capo di imputazione

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla detenzione illegale di munizioni, applicata in contestazione

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio della 'doppia conforme' e del travisamento della prova)

    La Corte ribadisce che, in presenza di doppia conforme, la Cassazione può sindacare il travisamento solo se l'errore è macroscopico e idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; inoltre non è consentita una semplice riesame dei fatti

Massime di principio

  • In presenza di due sentenze conformi di merito ('doppia conforme') la Cassazione non procede a un nuovo esame del materiale probatorio salvo che sia dimostrabile un travisamento manifesto e idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio
  • Le immagini video possono essere valutate nel loro contenuto complessivo come elemento di riscontro e non è necessario che riprendano esattamente il singolo gesto contestato per costituire riscontro probatorio
  • Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a ogni argomentazione difensiva se la motivazione complessiva mostra di aver preso in considerazione i fatti decisivi
  • La doglianza per omissione (ad es. esito negativo di accertamenti tecnici) in Cassazione richiede che l'elemento trascurato sia chiaramente decisivo e deve essere sostenuta con documentazione idonea (principio di autosufficienza dell'impugnazione)
  • Prove negative (esito negativo di esami per impronte) hanno valore 'neutro' e, da sole, difficilmente capovolgono la valutazione probatoria se il complesso degli indizi e delle fonti probatorie converge verso la responsabilità
  • Per sostenere in Cassazione che i giudici di merito hanno travisato le prove è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente l'errore e produrre i documenti essenziali (relazioni tecniche, filmati, ecc.); altrimenti il motivo è destinato a risultare inammissibile
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende

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