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Sentenza

Sentenza del 14/07/2016 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Cremona

Enti non commerciali - Associazioni sportive dilettantistiche - Benefici - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 per gli enti non commerciali e, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche. L'associazione sosteneva che la propria qualificazione formale come ente non lucrativo fosse sufficiente a beneficiare del regime agevolato. La decisione ha invece ritenuto determinante l'attività concretamente esercitata: quando essa presenta carattere commerciale ed è svolta con modalità proprie di un'attività economica organizzata, i relativi proventi non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le attività istituzionali non lucrative.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché la qualificazione statutaria o formale dell'associazione non è sufficiente a ottenere i benefici fiscali. L'effettivo svolgimento di attività commerciale comporta l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti da tale attività. Ne consegue il rigetto della posizione dell'associazione e la conferma del recupero fiscale, per quanto desumibile dal principio di diritto riportato.

Norme richiamate

  • Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le agevolazioni per gli enti non commerciali e le associazioni non lucrative si applicano in presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma; non è sufficiente la mera qualificazione formale dell'ente, dovendosi verificare l'effettivo carattere non commerciale delle attività svolte.

  • Art. 4 del d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini IVA rileva la natura effettiva dell'attività esercitata. Anche un'associazione formalmente non lucrativa può essere soggetta a imposizione quando svolge concretamente attività commerciale.

Massime di principio

  • Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, un'associazione non deve limitarsi a possedere requisiti statutari o formali, ma deve svolgere concretamente attività coerenti con la propria finalità istituzionale e prive di natura commerciale.
  • La denominazione di associazione sportiva dilettantistica o di ente non lucrativo non costituisce, da sola, una garanzia di esenzione o di applicazione del regime agevolato.
  • L'attività deve essere valutata nella sua concreta organizzazione e nelle modalità con cui viene esercitata, considerando corrispettivi, professionalità, sistematicità, organizzazione e rapporto con gli utenti.
  • I proventi derivanti da attività commerciali sono normalmente imponibili anche se percepiti da un ente senza scopo di lucro; l'assenza di distribuzione di utili non esclude automaticamente la commercialità dell'attività.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere le attività istituzionali agevolabili dalle attività commerciali, mantenendo documentazione contabile e organizzativa idonea a dimostrare tale distinzione.

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