Sentenza del 14/07/2016 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Enti non commerciali - Associazioni sportive dilettantistiche - Benefici - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 per gli enti non commerciali e, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche. L'associazione sosteneva che la propria qualificazione formale come ente non lucrativo fosse sufficiente a beneficiare del regime agevolato. La decisione ha invece ritenuto determinante l'attività concretamente esercitata: quando essa presenta carattere commerciale ed è svolta con modalità proprie di un'attività economica organizzata, i relativi proventi non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le attività istituzionali non lucrative.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché la qualificazione statutaria o formale dell'associazione non è sufficiente a ottenere i benefici fiscali. L'effettivo svolgimento di attività commerciale comporta l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti da tale attività. Ne consegue il rigetto della posizione dell'associazione e la conferma del recupero fiscale, per quanto desumibile dal principio di diritto riportato.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le agevolazioni per gli enti non commerciali e le associazioni non lucrative si applicano in presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma; non è sufficiente la mera qualificazione formale dell'ente, dovendosi verificare l'effettivo carattere non commerciale delle attività svolte.
Art. 4 del d.P.R. n. 633/1972
Ai fini IVA rileva la natura effettiva dell'attività esercitata. Anche un'associazione formalmente non lucrativa può essere soggetta a imposizione quando svolge concretamente attività commerciale.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, un'associazione non deve limitarsi a possedere requisiti statutari o formali, ma deve svolgere concretamente attività coerenti con la propria finalità istituzionale e prive di natura commerciale.
- La denominazione di associazione sportiva dilettantistica o di ente non lucrativo non costituisce, da sola, una garanzia di esenzione o di applicazione del regime agevolato.
- L'attività deve essere valutata nella sua concreta organizzazione e nelle modalità con cui viene esercitata, considerando corrispettivi, professionalità, sistematicità, organizzazione e rapporto con gli utenti.
- I proventi derivanti da attività commerciali sono normalmente imponibili anche se percepiti da un ente senza scopo di lucro; l'assenza di distribuzione di utili non esclude automaticamente la commercialità dell'attività.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere le attività istituzionali agevolabili dalle attività commerciali, mantenendo documentazione contabile e organizzativa idonea a dimostrare tale distinzione.
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