Cassazione Penale, Ordinanza n. 04387/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare ha contestato l'affermazione della responsabilità penale e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare immediatamente una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso investiva questioni non deducibili contro una sentenza resa all'esito di concordato in appello, perché dirette a censurare motivi rinunciati e la mancata verifica ex art. 129 c.p.p., profili che non rientrano tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'art. 599-bis c.p.p., come modificato dalla l. n. 103 del 2017, e il principio già affermato da Cass. sez. 2 n. 30990/2018: avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la Corte di appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello rinunciando agli altri; se l'accordo incide sulla pena, le parti indicano anche la pena concordata.
art. 589 c.p.p.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.
art. 129 c.p.p.
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis, se la doglianza investe motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha modificato il codice di rito introducendo l'attuale disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
Precedente richiamato per il principio secondo cui sono ricorribili solo i vizi sulla formazione del consenso, sul consenso del P.G. e sul contenuto difforme della sentenza, non anche i motivi rinunciati o l'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli vizi inerenti la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero competente e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza di concordato in appello, le censure che ripropongono motivi di appello ai quali la parte ha rinunciato.
- La mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere come motivo di ricorso quando la sentenza deriva da un concordato in appello e la doglianza si risolve nella contestazione di motivi rinunciati.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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