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Sentenza

Sentenza n. 2158/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 857/2025, relativa all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 857/2025 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle stesse condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo documentalmente comprovati il contenuto pecuniario della condanna, il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all’Amministrazione debitrice e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme spettanti, senza compenso. Il commissario dovrà depositare la relazione e gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È la legge richiamata dal giudicato da eseguire quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.m. n. 55/2014

    È utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e risultano provati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di eseguire la prestazione entro un termine determinato.
  • La costituzione dell’Amministrazione non esclude l’accoglimento dell’ottemperanza quando essa non dimostri l’avvenuto adempimento né deduca fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione e fissando un ulteriore termine per l’adempimento.
  • Quando il giudicato impone l’attribuzione di una prestazione amministrativa e il pagamento di una somma, l’ottemperanza può comprendere sia l’adozione dell’atto o l’attivazione dello strumento previsto dal giudicato sia la liquidazione e corresponsione degli importi dovuti, inclusi gli accessori espressamente riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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