Sentenza n. 13767/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto n. 7967 del 14.12.2022 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, con cui la Regione Liguria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 4.281,92 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di imputazione di una quota di payback per dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018 e gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Regione Liguria che approvava l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, imputandole l'importo di euro 4.281,92. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la nota ministeriale del 5 agosto 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022. La ricorrente contestava, in generale, la legittimità degli atti adottati in attuazione della disciplina sul payback dei dispositivi medici e, specificamente, l'imputazione a proprio carico della quota regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere versato alla Regione Liguria la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale, secondo la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Tale disposizione stabilisce che l'integrale versamento della quota del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Il pagamento risultava attestato anche dal decreto regionale n. 8255 del 14 novembre 2025. In applicazione della disciplina sopravvenuta, il giudice ha quindi ritenuto non più attuale la controversia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e le modalità di definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali di determinazione e imputazione degli oneri di ripiano.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
È richiamato quale fonte degli atti adottati per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa e la determinazione del payback per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ... determinando la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro provvedimenti regionali e ministeriali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, l'obbligazione si estingue e il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La disciplina che prevede il versamento della quota del 25% degli importi di payback per gli anni 2015-2018 preclude all'azienda fornitrice ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di corresponsione degli importi relativi a tali annualità.
- Nei giudizi definiti dalla sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di payback conseguente al versamento della quota ridotta, le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle peculiarità della sopravvenienza normativa e delle modalità di definizione della controversia.
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