Sentenza del 29/01/2016 n. 1696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992. Secondo il Comune, l'immobile di categoria catastale D, pur essendo già censito ma ancora in attesa della rendita catastale definitiva, doveva essere considerato un fabbricato non iscritto in catasto e quindi tassato sulla base del valore contabile risultante dal bilancio, anziché sulla base della rendita catastale. Il Comune sosteneva inoltre che la rendita definitiva avesse efficacia costitutiva e non potesse operare retroattivamente per l'anno 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui la rendita catastale, prima della notificazione, non può essere utilizzata per determinare la base imponibile, ma, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora accertabili o liquidabili. Poiché la rendita definitiva era stata determinata il 24 gennaio 2000 e successivamente notificata, essa poteva essere applicata sin dall'inizio dell'anno d'imposta 2000. La banca aveva quindi correttamente determinato l'ICI ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, mentre non era applicabile il criterio del valore contabile previsto dal comma 3. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Per gli immobili dotati di rendita catastale, la base imponibile ICI deve essere determinata sulla base della rendita catastale, rivalutata secondo legge. Nel caso esaminato, la rendita definitiva poteva essere applicata all'annualità 2000 una volta notificata.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Il criterio del valore contabile iscritto in bilancio, previsto per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, non è applicabile quando l'immobile dispone di una rendita catastale definitiva utilizzabile, anche se questa è stata attribuita o notificata successivamente.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione è necessaria per rendere utilizzabile la rendita ai fini della determinazione della base imponibile, ma non impedisce di applicarla anche a periodi d'imposta precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3160 del 9 febbraio 2011
In tema di ICI ... è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica ... ma non è esclusa l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese.
La Corte ha applicato il principio secondo cui la rendita notificata può incidere su annualità pregresse ancora aperte, senza che ciò costituisca un'applicazione retroattiva illegittima.
Massime di principio
- Per gli immobili di categoria D, il criterio del valore contabile si applica quando manca una rendita catastale utilizzabile; non basta che la rendita definitiva non fosse ancora notificata al momento del versamento.
- Una rendita catastale non può essere utilizzata prima della notificazione, ma, dopo la notificazione, può essere applicata anche ad annualità precedenti ancora soggette ad accertamento, liquidazione o rimborso.
- L'attribuzione della rendita definitiva non opera soltanto per il futuro: può incidere sull'annualità d'imposta in corso e su quelle precedenti ancora fiscalmente aperte.
- Quando esiste una rendita definitiva notificata, il contribuente può determinare l'imposta sulla base della rendita, mentre l'ente impositore non può sostituirla automaticamente con il valore contabile dell'immobile.
- La verifica concreta richiede di accertare la data di attribuzione e notificazione della rendita e se l'annualità interessata fosse ancora accertabile o liquidabile.
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