Cassazione Penale, Sentenza n. 13728/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dei criteri di imputazione soggettiva; il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto sussistente il dolo necessario per il concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La difesa sosteneva che, benché Traetta avesse percepito 500 euro per ritirare un pacco, ciò non dimostrava la consapevolezza di detenere sostanza stupefacente e che la Corte aveva impropriamente equiparato tale consapevolezza alla coscienza di concorrere in un atto illecito generico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità sostanziale: il ricorrente ha criticato solo una delle ragioni poste a fondamento della decisione della Corte d'appello senza confrontarsi con le altre argomentazioni (in particolare la valutazione della Corte d'appello sui precedenti contatti tra Laganà e Traetta e la non credibilità della versione difensiva). La Cassazione ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza secondo cui il dolo può essere desunto da elementi circostanziali e che il cosiddetto 'concorso anomalo' può ricomprendersi nell'area del dolo eventuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, Traetta è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come fondamento del concorso nel reato: Traetta è ritenuto concorrente con altro soggetto nell'importazione e detenzione di stupefacenti.
art. 43 cod. pen.
Riferimento ai criteri di imputazione soggettiva: la sentenza discute la valutazione del dolo e la sua possibile determinazione sulla base di elementi probatori indiretti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; l'applicazione è stata ritenuta corretta dalla Corte d'appello e la Cassazione non ha annullato la valutazione del dolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale utilizzata per disporre l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali e al bilanciamento nell'irrogazione dell'onere alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità e altre pronunce
Sez. Un. n. 38343 del 24/04/2014; Sez. 6 n. 7388 del 13/01/2005; Sez.1 n. 2652 del 26/10/2011; Sez.3 n. 2754 del 06/12/2017
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i limiti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (necessità di specificità) e per chiarire la compatibilità tra dolo eventuale e forme di concorso (anche per il 'concorso anomalo').
Massime di principio
- In Cassazione un motivo generico o che critica solo una delle ragioni della decisione di merito è spesso inammissibile: il ricorrente deve affrontare tutte le principali 'rationes decidendi' per incidere sulla tenuta complessiva della pronuncia impugnata.
- La sussistenza del dolo nel concorso in reati di stupefacenti può essere desunta da elementi indiziari e dalle circostanze (contatti telefonici, remunerazione offerta, modalità di ritiro del pacco), non solo da una confessione di conoscenza del contenuto.
- Il pagamento di un corrispettivo per ritirare un pacco non elimina automaticamente la possibilità di dolo: occorre valutare complessivamente se il comportamento e i rapporti tra i soggetti consentono di inferire la consapevolezza della natura illecita della cosa.
- Il dolo eventuale è compatibile con il concorso nel reato e può ricadere nell'ambito del cosiddetto 'concorso anomalo' quando vi sia la rappresentazione della possibilità che il fatto illecito si verifichi; viceversa, la responsabilità è esclusa quando lo sviluppo dell'evento era del tutto imprevedibile.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, è utile raccogliere elementi che smentiscano la conoscenza o la prevedibilità dell'illecito (assenza di contatti con il mittente, offerta di compenso inconsueta ma non collegata al contenuto, prova di estraneità), e in sede di cassazione articolare specificamente come ciascuna argomentazione della corte di merito sarebbe inficiata.
- In caso di ricorso infondato o non sufficientemente specifico, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; valutare quindi la ragionevolezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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