Cassazione Penale, Ordinanza n. 17618/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, l'omessa risposta sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, chiedendone la riduzione anche in considerazione del rito abbreviato; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. La Corte rileva però che la doglianza sulla pena era già manifestamente infondata in appello, poiché il Tribunale aveva motivato facendo riferimento alla condotta spregiudicata verso i pubblici ufficiali e al pericolo creato per l'incolumità degli utenti della strada, oltre a richiamare i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; quanto alle attenuanti generiche, il motivo è ritenuto riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata, con motivazione ancorata alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la censura sul trattamento sanzionatorio era geneticamente inammissibile per difetto di interesse, essendo diretta contro una questione non esaminata in appello ma già manifestamente infondata in origine; inoltre, la doglianza sulle attenuanti generiche era manifestamente infondata e meramente riproduttiva di una censura già disattesa con motivazione congrua. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro di valutazione della pena e della sua congruità.
art. 133 c.p.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza originaria di interesse il motivo di ricorso per cassazione che investa una questione non esaminata dal giudice di merito quando la relativa censura sia già manifestamente infondata, poiché un eventuale accoglimento non potrebbe tradursi in un esito favorevole nel giudizio di rinvio.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando il giudice di merito abbia già motivato in modo espresso e coerente sulla pena, richiamando i criteri legali di commisurazione e valorizzando elementi fattuali rilevanti come la gravità della condotta e il pericolo creato.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e coerente, basata sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo; il ricorso che si limiti a riprodurre censure già disattese è manifestamente infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17546/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17551/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17552/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17555/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17556/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →