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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02322/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo alla decisione sulla eventuale revoca della detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti di Gjini Elvis (condannato a anni 2 e mesi 11, pena sostituita con lavoro di pubblica utilità e poi convertita in detenzione domiciliare). Il Tribunale di Pistoia ha ritenuto di non essere competente perché, secondo gli artt. 62 e 66 della legge n. 689/1981, la competenza per l'esecuzione della detenzione domiciliare spetta al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (luogo di domicilio del condannato, cioè Firenze). Il magistrato di sorveglianza di Firenze, invece, aveva dichiarato la propria incompetenza sostenendo che la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva spettasse al giudice dell'esecuzione che aveva disposto la sostituzione della pena (ossia il Tribunale di Pistoia)

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha attribuito la competenza al magistrato di sorveglianza di Firenze, disponendo la trasmissione degli atti a quest'ultimo. Nel motivare la decisione la Corte ha richiamato l'assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 e ha ritenuto che: l'art. 661 cod. proc. pen., con la nuova formulazione, attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza per l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, in conformità con l'art. 62 della legge n. 689/1981; l'art. 66 della stessa legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la competenza alla revoca della pena sostitutiva per inosservanza o mancata esecuzione; la competenza del giudice dell'esecuzione, invece, non emerge come una competenza interstiziale per le fattispecie di detenzione domiciliare sostitutiva (essa resta rilevante, per esempio, per il lavoro di pubblica utilità secondo l'art. 63). La Corte ha quindi annullato la reciproca ricusazione dei due giudici e chiarito che, dall'avvio dell'esecuzione mediante trasmissione del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero, è il magistrato di sorveglianza territorialmente competente che deve assumere le determinazioni esecutive e, se del caso, provvedere alla revoca

Norme richiamate

  • legge n. 689/1981

    art. 62; art. 63; art. 66

    L'art. 62 disciplina le modalità di avvio dell'esecuzione delle pene sostitutive e l'intervento del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio; l'art. 66 attribuisce in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la competenza alla revoca della pena sostitutiva per inosservanza o mancata esecuzione; l'art. 63 rimane rilevante per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui esecuzione e controllo competono al giudice che ha applicato tale pena

  • art. 661 cod. proc. pen.

    Nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 150/2022 attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza sull'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, rinviando all'art. 62 della legge n. 689/1981 per le modalità operative

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Prevede l'ordinanza che il magistrato di sorveglianza deve emettere per confermare o modificare le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva; la Corte richiama il termine di 45 giorni per l'adozione dell'ordinanza dopo la ricezione della sentenza

  • d.lgs. n. 150/2022

    La riforma ha chiarito e confermato l'assetto competenziale in materia di esecuzione delle pene sostitutive, rafforzando l'attribuzione di competenze al magistrato di sorveglianza per detenzione domiciliare e semilibertà e limitando il ruolo del giudice dell'esecuzione in tali ipotesi

Massime di principio

  • La competenza per l'esecuzione e per l'eventuale revoca della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, individuato in base al domicilio del condannato (art. 62 e art. 66 l. 689/1981, art. 661 c.p.p.)
  • Il giudice dell'esecuzione conserva ruolo rilevante per alcune sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 63), ma non emerge una competenza 'interstiziale' che gli attribuisca la revoca della detenzione domiciliare quando la competenza sia espressamente riservata al magistrato di sorveglianza
  • L'avvio formale dell'esecuzione (trasmissione del titolo esecutivo da parte del pubblico ministero) determina il trasferimento delle determinazioni esecutive al magistrato di sorveglianza, che deve provvedere senza ritardo e adottare l'ordinanza prevista nei termini (45 giorni) per confermare o modificare le modalità di esecuzione
  • In presenza di conversioni o modifiche della pena (es. da lavoro di pubblica utilità a detenzione domiciliare) occorre verificare la natura della pena sostitutiva applicata: se si tratta di detenzione domiciliare/semilibertà, la competenza resta del magistrato di sorveglianza; per il lavoro di pubblica utilità, la competenza può restare al giudice che ha applicato la pena
  • Per evitare conflitti di competenza è essenziale che il pubblico ministero trasmetta correttamente il titolo esecutivo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente e che i giudici seguano le indicazioni normative derivate dal d.lgs. n. 150/2022
  • In caso di stasi procedimentale dovuta a ricusazioni incrociate di giudici ordinari, può essere sollevato conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., risolvibile dalla Corte di cassazione

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