Cassazione Penale, Ordinanza n. 28729/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per una violazione del codice della strada, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 116 cod. strada, sostenendo che mancasse la recidiva nel biennio richiesta per la responsabilità penale; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i primi due motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e il terzo era manifestamente infondato, essendo stato adeguatamente motivato il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in parte, una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello senza specifico confronto con la motivazione di merito, e, per il resto, manifestamente infondati perché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto e giustificato il diniego della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma è richiamata come titolo di reato contestato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la doglianza dell'imputato non si confronta con la motivazione di appello che aveva già riconosciuto la responsabilità penale.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare gli indici della condotta, del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
I criteri di commisurazione ivi indicati fungono da parametri per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da cause di esclusione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La funzione del ricorso è quella della critica argomentata del provvedimento, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare entrambe le condizioni alla luce degli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando la motivazione di merito esclude in modo logico e coerente la particolare tenuità del fatto o nega la sospensione condizionale della pena, la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se il motivo non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
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