Cassazione Penale, Ordinanza n. 35778/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo, il ricorrente contestava l'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: non indicava gli specifici elementi posti a base dell'impugnazione, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta, e dunque non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Indicato come norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ne scalfisce la ricostruzione fattuale e giuridica.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di tali requisiti rende l'impugnazione generica e quindi inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Sulla base della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che contesta la responsabilità penale deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a mettere il giudice di legittimità in condizione di comprendere le censure mosse alla decisione impugnata.
- La genericità del motivo, specie quando non si confronta con una motivazione di merito ritenuta logicamente coerente, integra inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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