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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01388/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale di attestazione della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di permesso di costruire

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato al Comune di Capri un'istanza di permesso di costruire per la riqualificazione e fusione di locali, con mutamento di destinazione d'uso da abitazione a ristorante, sostenendo la conformità dell'intervento al PRG e alle previsioni del SIAD, nonché alla deliberazione consiliare n. 41 del 2011. Decorso il termine procedimentale, aveva chiesto l'attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 20 l. 241/1990. Il Comune aveva negato l'attestazione, ritenendo mancanti i presupposti formali e sostanziali e rilevando un contrasto tra il SIAD e il vigente PRG. La società aveva impugnato il diniego deducendo violazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità, violazione del principio di tipicità, disparità di trattamento e sviamento, oltre alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo formato il permesso di costruire per decorso del termine in assenza di un diniego espresso. Il Comune ha appellato deducendo l'inammissibilità dell'azione di accertamento del silenzio-assenso, per asserita inesistenza dello strumento processuale utilizzato, nonché violazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990, sostenendo che il titolo non avrebbe potuto formarsi per la carenza dei presupposti formali e sostanziali e per il contrasto dell'intervento con la disciplina urbanistica. Ha inoltre contestato la valenza della deliberazione consiliare n. 41 del 2011 e la possibilità di applicare direttamente le previsioni del SIAD in presenza di contrasto con il PRG. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, il Comune ha riferito di avere annullato in autotutela il permesso di costruire formatosi per silentium, l'autorizzazione paesaggistica e il relativo parere favorevole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Gli atti originariamente impugnati erano stati rimossi dal mondo giuridico mediante il provvedimento comunale di annullamento in autotutela adottato l'11 dicembre 2024; di conseguenza, era venuto meno l'interesse del Comune alla decisione dell'appello. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla formazione del silenzio-assenso, alla conformità urbanistica dell'intervento, alla valenza della deliberazione consiliare n. 41 del 2011, al rapporto tra SIAD e PRG né alla dedotta violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti, anche in ragione della richiesta del Comune e della mancata opposizione della parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato con riferimento alla formazione del silenzio-assenso sulle istanze di permesso di costruire; la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 20 l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina generale del silenzio-assenso e dell'attestazione della formazione del titolo; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990

    Invocato dal Comune per contestare la formazione del silenzio-assenso in assenza dei presupposti sostanziali; il motivo è rimasto assorbito dall'improcedibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dalla società per denunciare l'omessa comunicazione dei motivi ostativi; la censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'atto o il titolo oggetto della controversia viene rimosso dall'ordinamento mediante autotutela, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure relative alla formazione, validità o conformità sostanziale dell'atto ormai rimosso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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