Cassazione Penale, Sentenza n. 598/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati- fine di detenzione e cessione ai fini di spaccio. Le censure dedotte erano: 1) vizio di motivazione per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale si era limitato ad allinearsi "per tabulas" all'atto di appello del P.M., senza un vaglio critico e senza specificare il ruolo e la consapevolezza del Carambía nella struttura organizzata; 2) vizio di motivazione e assenza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce della datazione dei fatti (2022) e della intervenuta condanna esecutiva per alcuni reati di spaccio, nonché l'assenza di concrete esigenze che giustificassero la misura più afflittiva (carcere).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e, in parte, dedotto per fatti o valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale di appello ha legittimamente richiamato l'atto di appello (motivazione per relationem) ma ha svolto autonoma e circostanziata valutazione critica degli elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, perquisizioni, sequestri) e della posizione specifica di Carambía: ruolo di comando/gestione (rifornimenti, contabilità, direttive ai sodali, vendite in flagranza). Ha altresì ritenuto insussistenti gli elementi idonei a escludere la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; ha precisato che il mero decorso del tempo non è elemento idoneo a mutare la valutazione cautelare senza altri fatti specifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina la funzione del Tribunale in sede di appello per le misure cautelari personali; la Corte rileva che il Tribunale può accogliere l'appello del P.M. e sostituire la decisione del GIP.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama i criteri di motivazione degli atti che dispongono misure cautelari; la Corte afferma che la motivazione può essere per relationem se il giudice dimostra di avere svolto autonoma valutazione critica degli elementi richiamati.
art. 273 cod. proc. pen.
Si riferisce al criterio della gravità indiziaria; la Corte ha valutato la gravità indiziaria in base al complesso probatorio, ritenendola soddisfatta.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie; la Corte ha applicato questa presunzione ritenendo che la difesa non abbia prodotto elementi specifici idonei a superarla.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. L. 176/2020)
Norme emergenziali che consentono, tra l'altro, lo svolgimento di udienze in camera di consiglio con modalità speciali (anche telematiche); la Corte ha fatto riferimento alle modalità di trattazione del procedimento.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (novella citata)
Richiamata nel contesto della legittimità della motivazione per relationem dopo la modifica normativa; la Corte ne utilizza i principi per confermare la possibilità di richiamo a precedente atto purché accompagnato da autonoma valutazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammessa ma il giudice che la utilizza deve dimostrare di aver svolto autonoma e critica valutazione degli atti richiamati; non è sufficiente un mero rinvio formale.
- In sede di legittimità non è consentito sindacare nuovamente la valutazione di merito e la ponderazione della prova operata dal giudice di merito; i rimedi devono essere prospettati con censure di diritto e non con rinnovata valutazione probatoria.
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla difesa fornire elementi specifici e concreti per escluderla (il mero decorso del tempo non è sufficiente).
- Le censure generiche e prive di riferimenti puntuali al materiale probatorio o agli specifici passaggi motivazionali del provvedimento gravato sono inammissibili.
- La conferma di una misura cautelare può fondarsi su un quadro indiziario complessivamente valutato (intercettazioni, videoriprese, sequestri, ruoli dei partecipanti): l'accertamento di ruoli organizzativi e di funzioni stabili nella consorteria rafforza la legittimità della custodia in carcere.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente secondo l'art. 616 c.p.p.; è quindi rilevante valutare preliminarmente l'ammissibilità formale e la congruità delle censure prima di proporre ricorso.
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