Sentenza n. 554/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione rimasta inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese anche se si costituisce formalmente e non contesta la pretesa.
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