Cassazione Penale, Sentenza n. 29925/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma del Tribunale, aveva rideterminato la pena per il reato di calunnia relativo alla falsa denuncia di furto di due assegni. Il ricorrente deduceva: (1) nullità per errata indicazione del Presidente del Collegio e sottoscrizione da parte di un diverso magistrato (art. 179, comma 2 c.p.p. e norme connesse); (2) travisamento della prova e vizio di motivazione con riferimento a presunte ammissioni rese in dibattimento che in realtà non risultano; (3) errata applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) e violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione alla valutazione delle persone offese e della pluralità del reato; (4) violazione delle norme sulla sospensione condizionale della pena (art. 163, comma 3 c.p.), con mancata considerazione dell'età ultrassettantenne dell'imputato e conseguente errata esclusione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per errata indicazione del Presidente e firma incompatibile con chi ha partecipato alla deliberazione), dichiarando la sentenza impugnata nulla. Tuttavia, non è stato disposto il rinvio alla Corte territoriale perché nel frattempo è decorso integralmente il termine di prescrizione (anni 7 e mesi 6), per cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 179, comma 2 c.p.p.
Richiamata in relazione alla correttezza della composizione del collegio e alla formalità richiesta nell'indicazione del Presidente; la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione e la firma di un Presidente diverso da quello che ha partecipato alla decisione determinano nullità assoluta della sentenza.
art. 525 c.p.p.
Norma procedurale riferita alle formalità dell'udienza e alle possibili conseguenze di irregolarità nella composizione del collegio; invocata dal ricorrente in relazione alla nullità della decisione.
art. 546 c.p.p.
Riferita al vizio di motivazione e al travisamento della prova dedotti dal ricorrente; la Corte ha comunque deciso che il motivo decisivo era la nullità formale e non si è proceduto ad un esame pieno degli altri vizi alla luce dell'estinzione per prescrizione.
art. 81 c.p.
Richiamato con riferimento all'applicazione della continuazione; il ricorrente contestava l'aumento per continuazione poiché, secondo lui, le condizioni per applicarla non sussistevano data la specificità delle contestazioni e delle persone offese.
artt. 521 e 522 c.p.p.
Richiamati in relazione alle regole sul procedimento di cognizione e sulla formazione della decisione; evocati dal ricorrente per contestare la correlazione tra contestazione e sentenza e la legittimità dell'aumento per continuazione.
art. 163, comma 3 c.p.
Riferito alla sospensione condizionale della pena e ai limiti di pena per la concessione del beneficio; il ricorrente lamentava la mancata considerazione dell'anzianità (ultrassettantenne) che incide sulla valutazione del beneficio.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2 d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies d. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge 199/2022
Norme richiamate per giustificare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura introdotta per ragioni emergenziali e poi prorogata); la Corte ha specificato di aver trattato il ricorso ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- Un'errata indicazione del Presidente del collegio che non corrisponde al magistrato che ha partecipato alla deliberazione e che, comunque, firma la sentenza, configura una nullità assoluta del provvedimento.
- Quando sussiste una nullità formale della sentenza, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio se, nel frattempo, è sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione; in tal caso il giudizio non viene rimesso al giudice di merito.
- I vizi di motivazione o di valutazione della prova possono essere rilevanti, ma se esiste un vizio formale decisivo e il reato si è estinto per prescrizione, la Suprema Corte può non esaminare nel merito gli altri motivi.
- L'applicazione della continuazione richiede il corretto accertamento della pluralità di reati e della loro connessione concreta; non è corretta l'applicazione automatica quando la contestazione non configura chiaramente più reati tra loro continuativi.
- Nelle decisioni sul beneficio della sospensione condizionale della pena il giudice deve valutare fattori rilevanti come l'età avanzata dell'imputato quando la normativa prevede limiti e attenuanti collegati all'anzianità.
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