Cassazione Civile, Ordinanza n. 11362/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di merito il curatore di un fallimento aveva agito contro l'amministratore unico e contro i sindaci succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società per mala gestio e omessa vigilanza. La domanda si fondava su quattro nuclei di addebiti: pagamento di costi e fatture relativi a un esercizio commerciale che, secondo la curatela, erano in realtà riferibili a una diversa società subentrata nella gestione; fittizia iscrizione in bilancio di una posta di "avviamento" riferita a somme prelevate dalle casse sociali; condotta negligente nella gestione del rapporto di locazione e nella dismissione dell'attività, culminata nella vendita all'asta dei beni a un prezzo inferiore al valore contabile; accumulo di debiti per contributi previdenziali e ritenute fiscali. La Corte d'appello aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando in sostanza la responsabilità dell'amministratore e dei sindaci per alcuni addebiti e dichiarando inammissibili o infondate alcune censure del fallimento. I ricorrenti principali hanno impugnato tale sentenza per cassazione deducendo, in sintesi, nullità della motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi, errata ripartizione dell'onere della prova, omessa pronuncia e vizi nella valutazione delle prove; il fallimento ha proposto a sua volta ricorso incidentale, rimasto tuttavia tardivo rispetto ai ricorsi principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi proposti dall'amministratore e dai sindaci, ritenendo che le censure fossero in gran parte generiche, non autosufficienti, cumulate in modo promiscuo e sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del fallimento, perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. a fronte dell'inammissibilità dei ricorsi principali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 2447 c.c.
richiamato come presupposto di dissesto patrimoniale rilevante nella ricostruzione dei fatti di merito; la sentenza d'appello aveva valutato se fossero integrati i relativi presupposti.
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 2393 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla responsabilità dell'amministratore verso la società; la Corte di legittimità non entra nel merito della doglianza perché i motivi sono inammissibili.
art. 2394 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla responsabilità verso i creditori sociali e alla ricostruzione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva il merito.
art. 2407 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza; la Corte ribadisce che le doglianze miravano in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.
art. 342 c.p.c.
la specificità dell'appello richiede una censura puntuale della ratio decidendi; l'assenza di specifica critica ha comportato dichiarazioni di inammissibilità in appello, richiamate poi in cassazione.
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere ricondotti con chiarezza a uno dei vizi tipici, senza commistione promiscuo di errores in iudicando, in procedendo e vizi motivazionali.
art. 360-bis c.p.c.
le censure sulla motivazione sono state dichiarate manifestamente infondate perché la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale di motivazione.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e l'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati; il difetto di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
richiamato con l'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito/indicazione dei documenti a sostegno del ricorso.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se non autosufficiente o infondata quando dalla sentenza risulta che il tema è stato esaminato.
art. 115 c.p.c.
la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
non è denunciabile come violazione di legge il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, salvo l'uso di una regola legale di valutazione in modo scorretto.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni del convincimento, anche senza confutare analiticamente tutte le argomentazioni delle parti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato; non è sufficiente riproporre questioni o argomentazioni.
art. 334 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-bis e comma 1-quater
per i ricorrenti principali sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato; la sanzione non si applica al controricorrente con ricorso incidentale tardivo dichiarato inefficace.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico, autosufficiente e riconducibile con chiarezza a uno dei motivi tipici di cui all'art. 360 c.p.c.; la commistione di vizi eterogenei e la richiesta di una nuova valutazione del merito rendono il ricorso inammissibile.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia errata l'individuazione della parte onerata della prova; se si contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene al merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, del dato da cui risulta, della sua discussione processuale e della sua decisività; non basta lamentare l'omessa considerazione di argomenti difensivi o di singoli elementi probatori.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica alla motivazione in una richiesta di rivalutazione delle prove, poiché la selezione e ponderazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni elemento o ogni deduzione delle parti.
- L'omessa pronuncia o la violazione dell'art. 112 c.p.c. non sono configurabili quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la questione o quando la doglianza sia priva di specifica autosufficienza.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con conseguente chiusura del giudizio di legittimità sulle impugnazioni principali e secondarie.
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