Cassazione Penale, Sentenza n. 17592/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di 1 anno di reclusione (sospesa) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 10 mesi per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1 c.p. Le censure sono: (i) insufficiente motivazione della misura della sospensione della patente ai sensi dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, soprattutto in presenza di significativo scostamento dal minimo edittale e senza considerazione delle deduzioni difensive; (ii) mancato computo, a favore dell'imputato, del periodo di 3 mesi di sospensione già inflitto cautelarmente dal Prefetto; (iii) (introdotto con memoria) mancata applicazione della riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa come effetto premiale del rito del patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e, per effetto, ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla durata della sospensione della patente di guida. Ha inoltre dichiarato ammissibile il ricorso nonostante si tratti di sentenza di applicazione della pena, in quanto la doglianza riguarda una statuizione al di fuori dell'accordo tra le parti. La Corte ha affermato che quando la durata della sospensione si discosta in modo significativo dal minimo edittale (ed è superiore alla media della forbice), il giudice nel patteggiamento è tenuto a motivare specificamente richiamando gravità della violazione, entità del danno e pericolo della circolazione; nel caso concreto la motivazione è risultata generica e insufficiente. Ne è conseguito l'annullamento limitato alla statuizione sulla durata della sospensione della patente e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì in diversa composizione per decidere nuovamente su quel punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena mediante patteggiamento: la sentenza risultante è impugnabile nei limiti previsti, ma sono ammissibili i motivi che riguardano statuizioni esterne all'accordo
art. 589-bis, comma 1 c.p.
Norma sostanziale relativa all'omicidio stradale (reato contestato all'imputato) che costituisce la fattispecie base per la responsabilità penale
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina le sanzioni amministrative accessorie relative alla guida, tra cui la sospensione della patente; la determinazione della durata è rimessa al giudice e richiede motivazione specifica quando si discosti significativamente dal minimo edittale
art. 218, comma 2 cod. strada
Criteri da tenere presenti dal giudice nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione), distinti dai criteri penali
art. 606, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina generale dei motivi di cassazione: consente il ricorso per cassazione per vizi non coperti dall'accordo quando la statuizione è esterna alla pattuizione
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)
Limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena a specifiche ipotesi, ma non esclude il ricorso per questioni che esulano dall'accordo ratificato dal giudice
art. 657 cod. proc. pen.
Norma sul computo delle misure cautelari nella pena (richiamata in analogia dal ricorrente per il computo della sospensione già subita), la Corte non decide sul punto perché il vizio motivazionale ha avuto valore assorbente
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per vizi relativi a statuizioni che esulano dall'accordo tra le parti; quindi le sanzioni amministrative accessorie determinate autonomamente dal giudice possono essere censurate
- Quando la sospensione della patente determinata nel patteggiamento è vicina al minimo edittale o modesta, può essere sufficiente una motivazione implicita; ma se la durata si discosta significativamente dal minimo o supera la media della forbice, il giudice è tenuto a motivare esplicitamente richiamando gravità della violazione, entità del danno e pericolo della circolazione
- Le motivazioni relative alla misura della pena penale e a quelle della sanzione amministrativa accessoria sono autonome e non vanno confrontate come se fossero soggette agli stessi criteri
- Se è stata applicata una sospensione amministrativa cautelare (es. da parte del Prefetto), occorre valutare la possibile incidenza di quel periodo sul computo della sospensione giudiziale; tale questione può essere sollevata e dedotta in ricorso
- Il beneficio premiale connesso al rito (es. riduzione fino a un terzo) potrebbe, a seconda dei casi e dell'autonomia della sanzione amministrativa, trovare applicazione anche sulla sanzione accessoria, ma ciò richiede un esplicito accertamento e motivazione del giudice
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