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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione del 25.02.2025 (doc. A) con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’esito della prova scritta (non idoneità per aver totalizzato il punteggio di 19/30) relativa al concorso con deliberazione aziendale n. 862 del 15.12.2022. dell’ASM, veniva indetto un concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 (dodici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, Cat. D, per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell''esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e del punteggio numerico, pari a 19/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti erroneo e/o fuorvianti; - dell’elenco dei candidati (doc. B) che avevano superato la prova scritta ed ammessi alla prova pratica, pubblicata sul sito istituzionale dell’ASM, relativa al medesimo predetto concorso, nella parte in cui l''odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa; - dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al questionario allegato e ai quesiti nn. 6, 17 e 23 e della prova sottoposta alla ricorrente (doc. C) e della relativa correzione (doc. D); - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso regionale per 12 posti di collaboratore professionale sanitario – ostetrica, con attribuzione del punteggio di 19/30 e mancata ammissione alla prova pratica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'esito della prova scritta, il punteggio numerico di 19/30, l'elenco degli ammessi alla prova pratica, i verbali e gli atti della commissione relativi alla predisposizione e approvazione dei quesiti e delle opzioni di risposta, nonché gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto che il punteggio fosse illegittimo perché nella prova erano presenti quesiti erronei e/o fuorvianti, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 17 e 23, e che le spettasse quindi un punteggio superiore, idoneo a consentirle l'ammissione alla prova pratica. Nel corso dell'udienza è stata inoltre genericamente riferita l'eventuale contrattualizzazione della ricorrente presso altra amministrazione mediante utilizzo della graduatoria del concorso, circostanza rilevante ai fini dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., un'integrazione istruttoria. Ha ordinato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera di depositare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza il provvedimento di approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale, poiché il documento già prodotto in giudizio risultava riferibile a un diverso concorso. L'amministrazione dovrà indicare specificamente la posizione occupata dalla ricorrente e depositare una relazione di chiarimenti sull'eventuale contrattualizzazione della stessa presso altra amministrazione mediante utilizzo della graduatoria, precisandone caratteristiche e natura, nonché se sia stata stipulata sub condicione dell'esito favorevole del giudizio. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata. È stata fissata l'udienza di discussione per il 15 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta non consente di individuare con certezza la graduatoria finale pertinente alla procedura concorsuale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito del corretto provvedimento di approvazione, con indicazione della posizione del ricorrente, prima di decidere il merito.
  • Ai fini della verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere in una controversia concorsuale, il giudice può richiedere chiarimenti documentati sull'eventuale contrattualizzazione del candidato mediante utilizzo della graduatoria impugnata, comprese le condizioni cui l'assunzione o il contratto siano subordinati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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