Ordinanza n. 59/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di iscrizione alla White List della Prefettura di -OMISSIS- del 12.12.2025; - dell’avviso di avvio del procedimento, del 27.08.2025, prot. n. -OMISSIS-/Area I/White List (prot. n. -OMISSIS-), ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 07.08.1990 n. 241, della Prefettura di -OMISSIS-, con il preavviso di rigetto della richiesta di iscrizione alla White List; - dei verbali delle riunioni dei gruppi interforze costituiti con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-/AreaI del 20.11.2009, 31.07.2025 e 20.11.2025 (non comunicati); - di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella White List, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego di iscrizione nella White List, l'avviso di avvio del procedimento con preavviso di rigetto e i verbali dei gruppi interforze, chiedendo la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti. Dal testo emerge che la controversia riguarda il giudizio prefettizio di permeabilità dell'impresa alle logiche della criminalità organizzata. Gli elementi valorizzati dall'Amministrazione concernevano il profilo personale di uno dei soci, i suoi rapporti di frequentazione con soggetti contigui alla criminalità di matrice 'ndranghetista e le cointeressenze economiche con altra società gestita da soggetti noti come affiliati alla 'ndrangheta. Il provvedimento è stato contestato anche sotto il profilo dell'istruttoria, della motivazione e della valutazione degli elementi indiziari, nonché per la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, secondo quanto ricavabile dalla motivazione cautelare.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per concedere la sospensione. Ha considerato il diniego assistito da adeguata istruttoria, alla luce della documentazione in atti, ed esaurientemente motivato anche in relazione agli accertamenti e alle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze. Ha ritenuto che gli elementi relativi al socio dovessero essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'accertamento della permeabilità mafiosa non richiede né la prova dell'avvenuta occupazione mafiosa dell'impresa né l'accertamento di responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell'attività imprenditoriale. Il TAR ha ritenuto non irragionevole anche la conclusione prefettizia circa l'assenza dei presupposti per le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all'esigenza statale di tutela della legalità dall'infiltrazione della criminalità organizzata. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha applicato la sommaria delibazione propria della fase cautelare e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
"misure amministrative di prevenzione collaborativa"
Le misure possono trovare applicazione nelle situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; il TAR ha ritenuto non irragionevole la loro non applicazione nel caso esaminato.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
"avviso di avvio del procedimento"
Richiamati con riferimento all'atto di avvio del procedimento prefettizio impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
"oscuramento delle generalità"
Richiamato quale base per la tutela dell'identità della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
"a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata"
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego prefettizio di iscrizione nella White List presuppone la ravvisabilità, all'esito della sommaria delibazione, di profili prima facie idonei a mettere in dubbio l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione amministrativa; in loro assenza, la tutela cautelare deve essere respinta.
- Il giudizio di permeabilità mafiosa dell'impresa deve essere fondato su una valutazione complessiva e unitaria degli elementi indiziari, senza procedere alla loro considerazione atomistica.
- L'accertamento della permeabilità mafiosa non richiede la prova dell'effettiva occupazione mafiosa dell'azienda né l'accertamento di responsabilità penali a carico dei titolari; è sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata.
- Le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono applicabili alle situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; la loro mancata applicazione è legittima quando la relativa esclusione risulti non irragionevole.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico, può prevalere l'esigenza dello Stato di tutelare la legalità e di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica.
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