Cassazione Penale, Ordinanza n. 24565/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il primo motivo riproponeva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. già esaminata e respinta nei gradi di merito. Gli ulteriori due motivi deducevano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 635, comma secondo, n. 1, 62-bis e 99 c.p., ma la censura mirava in sostanza a contestare la motivazione della decisione che aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già adeguatamente scrutinante e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto gli altri due motivi manifestamente infondati, poiché il preteso difetto di motivazione non risultava dal provvedimento impugnato, che aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di uno specifico mandato a impugnare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
la questione di legittimità costituzionale relativa a questa disposizione è stata ritenuta già vagliata e non specificamente censurata nel ricorso
art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.
richiamato dai motivi di ricorso insieme agli artt. 62-bis e 99 c.p., ma senza che la censura superasse il rilievo di inammissibilità dell'appello per difetto di mandato
art. 62-bis c.p.
richiamato ai fini del trattamento sanzionatorio, ma la relativa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata
art. 99 c.p.
richiamato ai fini della recidiva/aggravamento, ma la relativa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Le censure di violazione di legge o vizio di motivazione sono manifestamente infondate quando il provvedimento impugnato spiega chiaramente la ragione decisiva della decisione, come la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specifico mandato ad impugnare.
- La deduzione di questioni costituzionali o di motivi su norme sostanziali non può elidere l'inammissibilità del ricorso se non è accompagnata da una critica puntuale della ratio decidendi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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